Art. 28 · Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile

Art. 28

Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile

In vigore dal 26 nov 2025
Obblighi contabili, di rendicontazione e di revisione contabile 1.   Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee presentano all’ordinatore del Parlamento europeo, in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico, quanto segue: a) i bilanci annuali e le note d’accompagnamento riguardanti le loro entrate e le loro spese, le attività e le passività in essere all’inizio e alla fine dell’esercizio, conformemente al diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno la loro sede; b) una relazione di revisione contabile esterna sui bilanci annuali, concernente sia l’affidabilità di tali bilanci sia la legittimità e la regolarità delle entrate e delle spese, effettuata da un organismo o esperto indipendente; c) l’elenco dei donatori e dei sottoscrittori e le rispettive donazioni o i rispettivi contributi comunicati in conformità dell’, paragrafi 2, 3 e 4. Entro sei mesi dalla fine dell’esercizio finanziario, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee inviano inoltre una copia di tutti i documenti trasmessi di cui al primo comma all’Autorità e al punto di contatto nazionale competente dello Stato membro in cui hanno la loro sede. Tale copia deve essere in un formato aperto e leggibile mediante dispositivo automatico. 2.   Nel caso di spese effettuate da partiti politici europei congiuntamente a partiti politici nazionali o da fondazioni politiche europee congiuntamente a fondazioni politiche nazionali o altre organizzazioni, i documenti giustificativi relativi alle spese sostenute, direttamente o tramite i citati terzi, dai partiti politici europei o dalle fondazioni politiche europee sono inclusi nei bilanci annuali di cui al paragrafo 1. 3.   Gli organismi o esperti esterni indipendenti di cui al paragrafo 1, lettera b), sono scelti, incaricati e retribuiti dal Parlamento europeo. Essi sono debitamente abilitati a effettuare revisioni contabili in base al diritto applicabile nello Stato membro in cui hanno sede o sono stabiliti. 4.   I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee forniscono tutte le informazioni richieste dagli organismi o esperti indipendenti ai fini della revisione contabile. 5.   Gli organismi o esperti indipendenti informano l’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo in merito a qualsiasi sospetto di attività illecita, frode o corruzione che possa ledere gli interessi finanziari dell’Unione. L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo ne informano i punti di contatto nazionali competenti.
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