Art. 27 · Divieto di finanziamento

Art. 27

Divieto di finanziamento

In vigore dal 26 nov 2025
Divieto di finanziamento 1.   In deroga all’, paragrafo 1, i fondi destinati ai partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell’Unione o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di altri partiti politici e, in particolare, di partiti o di candidati nazionali. Tali partiti politici e candidati nazionali restano soggetti all’applicazione delle rispettive normative nazionali. 2.   I fondi delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per nessun’altra finalità che non sia quella di finanziare i propri compiti elencati all’, punto 6, e di coprire le spese direttamente collegate agli obiettivi indicati nel loro statuto conformemente all’. In particolare, essi non sono utilizzati per il finanziamento diretto o indiretto di elezioni, partiti politici o candidati o altre fondazioni. Il divieto di cui al primo comma non osta a che le fondazioni politiche europee forniscano sviluppo delle capacità a sostegno della formazione dei futuri leader politici dell’Unione o sessioni di formazione rivolte a persone fino alla data in cui esse diventano candidate conformemente alle norme nazionali o fino alla data della loro nomina nel partito nazionale, se quest’ultima data è anteriore. 3.   I fondi dei partiti politici europei e delle fondazioni politiche europee provenienti dal bilancio generale dell’Unione o da qualsiasi altra fonte non sono utilizzati per finanziare campagne referendarie.
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