Art. 26
Finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
In vigore dal 26 nov 2025
Finanziamento di campagne nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo
1. Fatto salvo il secondo comma del presente paragrafo, i fondi dei partiti politici europei provenienti dal bilancio generale dell’Unione o da qualsiasi altra fonte possono essere utilizzati per finanziare campagne condotte dai partiti politici europei nel contesto di elezioni del Parlamento europeo a cui essi o i loro membri partecipano come prescritto dall’, paragrafo 1, lettera g), comprese le attività politiche europee congiunte.
In conformità dell’ dell’Atto relativo all’elezione dei membri del Parlamento europeo a suffragio universale diretto (16), il finanziamento e gli eventuali limiti delle spese elettorali per tutti i partiti politici, i candidati e i terzi nel contesto delle elezioni del Parlamento europeo, così come la loro partecipazione alle stesse, sono disciplinati in ciascuno Stato membro da disposizioni nazionali.
2. Le spese connesse alle campagne di cui al paragrafo 1 sono chiaramente individuate come tali dai partiti politici europei nel loro bilancio annuale.
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