Art. 25
Donazioni, contributi e risorse autogenerate
In vigore dal 26 nov 2025
Donazioni, contributi e risorse autogenerate
1. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare donazioni da persone fisiche o giuridiche fino a concorrenza di 18 000 EUR all’anno e per donatore.
2. Al momento della presentazione del loro bilancio annuale conformemente all’, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono inoltre un elenco di tutti i donatori e delle corrispondenti donazioni, indicando la natura e il valore delle singole donazioni. Il presente paragrafo si applica anche ai contributi provenienti dai partiti membri stabiliti nell’Unione e dalle organizzazioni affiliate stabilite nell’Unione, ai contributi di valore superiore a 1 500 EUR versati da singoli membri di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee e alle risorse autogenerate di partiti politici europei e di fondazioni politiche europee.
Per le donazioni e i contributi provenienti da persone fisiche di valore superiore a 1 500 EUR per anno e per donatore ma inferiore o pari a 3 000 EUR, il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione indica se le corrispondenti persone fisiche hanno previamente dato il loro consenso scritto alla pubblicazione in conformità dell’, paragrafo 1, lettera e).
3. Le donazioni ricevute da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee nei sei mesi precedenti le elezioni del Parlamento europeo sono comunicate su base settimanale all’Autorità per iscritto e in conformità del paragrafo 2.
4. Le donazioni una tantum il cui valore sia superiore a 12 000 EUR accettate da partiti politici europei e da fondazioni politiche europee sono immediatamente comunicate all’Autorità per iscritto e in conformità del paragrafo 2.
5. Per tutte le donazioni di valore superiore a 3 000 EUR per anno e per donatore, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee chiedono che tali donatori forniscano le informazioni necessarie in modo che possano essere correttamente identificati. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee trasmettono all’Autorità, su richiesta di quest’ultima, le informazioni ricevute.
L’Autorità predispone un modulo da utilizzare ai fini dell’identificazione dei donatori, a norma del primo comma.
6. I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee non accettano:
a)
donazioni o contributi anonimi;
b)
donazioni provenienti dai bilanci di gruppi politici rappresentati al Parlamento europeo;
c)
donazioni provenienti da qualsiasi autorità pubblica di uno Stato membro o di un paese terzo, o da imprese sulle quali una siffatta autorità pubblica possa esercitare direttamente o indirettamente un’influenza dominante a motivo del suo diritto di proprietà, della sua partecipazione finanziaria o della normativa che disciplina tali imprese; o
d)
donazioni provenienti da entità private con sede in un paese terzo o da persone fisiche di un paese terzo che non hanno il diritto di votare alle elezioni del Parlamento europeo.
7. Entro 30 giorni dalla data in cui un partito politico europeo o una fondazione politica europea riceve una donazione non consentita in base al presente regolamento, quest’ultima è restituita al donatore o a qualsiasi persona che agisce per conto del donatore. Ove la restituzione della donazione non sia possibile, ciò è segnalato all’Autorità e al Parlamento europeo.
Ove una donazione sia segnalata a norma del primo comma del presente paragrafo, l’ordinatore del Parlamento europeo stabilisce l’importo ricevibile e ne autorizza la riscossione a norma degli articoli 98, 99 e 100 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. I fondi sono iscritti nelle entrate generali nella sezione del bilancio generale dell’Unione relativa al Parlamento europeo.
8. L’Autorità procede alle opportune verifiche qualora abbia motivo di ritenere che una donazione sia stata accettata in violazione del presente regolamento. A tale scopo può esigere che il partito politico europeo o la fondazione politica europea e i rispettivi donatori forniscano informazioni supplementari e cooperare con le autorità competenti degli Stati membri.
9. Sono consentiti contributi a favore di un partito politico europeo provenienti dai suoi membri, siano essi partiti membri aventi sede nell’Unione o cittadini dell’Unione. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale del partito politico europeo in questione.
10. Sono consentiti contributi a favore di una fondazione politica europea provenienti dai suoi membri, siano essi organizzazioni affiliate dell’Unione o cittadini dell’Unione, e dal partito politico europeo al quale essa è affiliata. Il valore di tali contributi non deve superare il 40 % del bilancio annuale della fondazione politica europea in questione, ed essi non possono derivare da fondi che un partito politico europeo abbia ricevuto a norma del presente regolamento dal bilancio generale dell’Unione.
L’onere della prova spetta al partito politico europeo interessato, che deve indicare chiaramente nella sua contabilità l’origine dei fondi utilizzati per finanziare la fondazione politica europea ad esso affiliata.
11. Fatti salvi i paragrafi 9 e 10, i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee possono accettare da cittadini che sono loro membri contributi fino a un valore di 18 000 EUR all’anno e per ciascun membro, qualora tali contributi siano forniti dal membro interessato per conto proprio.
La soglia di cui al primo comma non si applica qualora il membro interessato sia anche un membro eletto del Parlamento europeo, di un parlamento nazionale, di un parlamento regionale o di un’assemblea regionale.
12. Qualunque contributo non consentito a norma del presente regolamento è restituito conformemente al paragrafo 7.
13. Il valore delle risorse autogenerate di un partito politico europeo o di una fondazione politica europea non deve superare il 3 % del bilancio annuale del partito politico europeo in questione e il 5 % del bilancio annuale della fondazione politica europea in questione.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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