Art. 24
Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti
In vigore dal 26 nov 2025
Criteri di concessione e distribuzione dei finanziamenti
1. Gli stanziamenti disponibili, rispettivamente, per i partiti politici europei e per le fondazioni politiche europee che hanno ricevuto contributi o sovvenzioni in conformità dell’ sono ripartiti ogni anno sulla base delle proporzioni seguenti:
a)
il 10 % è ripartito in parti uguali tra i partiti politici europei beneficiari;
b)
il 90 % è ripartito tra i partiti politici europei beneficiari in ragione della rispettiva quota di deputati eletti al Parlamento europeo.
Lo stesso criterio di ripartizione è usato per assegnare sovvenzioni alle fondazioni politiche europee, sulla base della loro affiliazione ad un partito politico.
2. La ripartizione di cui al paragrafo 1 del presente articolo è definita sulla base del numero di deputati eletti al Parlamento europeo che sono membri del partito politico europeo richiedente alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento, tenendo conto dell’, paragrafo 3.
Dopo tale data le eventuali modifiche del numero dei deputati non pregiudicano la rispettiva quota di finanziamento tra i partiti politici europei o le fondazioni politiche europee. Quanto sopra esposto non pregiudica il requisito di cui all’, paragrafo 1, secondo il quale un partito politico europeo deve essere rappresentato al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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