Art. 23 · Domanda di finanziamento

Art. 23

Domanda di finanziamento

In vigore dal 26 nov 2025
Domanda di finanziamento 1.   Per beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, un partito politico europeo o una fondazione politica europea che soddisfa le condizioni di cui all’, paragrafo 1 o 2, presenta una domanda al Parlamento europeo a seguito di un invito a presentare domande di contributi a carico del bilancio generale dell’Unione o a seguito di un invito a presentare proposte. 2.   Il partito politico europeo e la fondazione politica europea osservano, al momento della domanda, gli obblighi di cui all’. Dalla data di presentazione della loro domanda fino alla fine dell’esercizio finanziario o dell’azione cui si riferisce il contributo o la sovvenzione a carico del bilancio generale dell’Unione, essi rimangono iscritti nel registro e non sono soggetti a nessuna delle sanzioni previste all’, paragrafo 1, lettera a), punti da vii) a ix). 3.   Una fondazione politica europea correda la domanda del proprio piano d’azione o programma di lavoro annuale. 4.   L’ordinatore del Parlamento europeo adotta una decisione entro tre mesi dalla data di chiusura dell’invito a presentare domande di contributi a carico del bilancio generale dell’Unione o dell’invito a presentare proposte e autorizza e gestisce gli stanziamenti corrispondenti, conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509. 5.   Una fondazione politica europea può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione solo tramite il partito politico europeo al quale è affiliata.
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