Art. 22
Condizioni di finanziamento
In vigore dal 26 nov 2025
Condizioni di finanziamento
1. Un partito politico europeo registrato alle condizioni e secondo le procedure stabilite nel presente regolamento, rappresentato in seno al Parlamento europeo da almeno uno dei suoi membri e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare domande di contributi a carico del bilancio generale dell’Unione.
2. Una fondazione politica europea affiliata a un partito politico europeo ammesso a presentare domanda di finanziamento ai sensi del paragrafo 1 del presente articolo, registrata alle condizioni e secondo le procedure di cui al presente regolamento e che non si trovi in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, può chiedere un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione, conformemente alle modalità e alle condizioni pubblicate dall’ordinatore del Parlamento europeo in un invito a presentare proposte.
3. Al fine di determinare l’ammissibilità a beneficiare di un finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e all’, paragrafo 1, lettera b), e ai fini dell’applicazione dell’, paragrafo 1, un deputato al Parlamento europeo è considerato esponente di un solo partito politico europeo che deve, se del caso, essere quello a cui il suo partito politico nazionale o regionale è affiliato alla data di scadenza per la presentazione delle domande di finanziamento.
A tal fine, l’affiliazione diretta a un partito politico europeo di un deputato al Parlamento europeo è ammessa nei casi in cui tale deputato al Parlamento europeo non sia un membro di un partito nazionale o regionale affiliato a un partito politico europeo.
4. I contributi finanziari o le sovvenzioni a carico del bilancio generale dell’Unione non devono superare il 95 % delle spese annue rimborsabili indicate nel bilancio di un partito politico europeo e il 95 % dei costi ammissibili sostenuti da una fondazione politica europea. I partiti politici europei possono usare la parte inutilizzata del contributo dell’Unione concesso per la copertura delle spese rimborsabili entro l’esercizio finanziario successivo alla sua concessione. Gli importi non ancora utilizzati dopo tale esercizio finanziario sono recuperati conformemente al regolamento (UE, Euratom) 2024/2509.
5. Entro i limiti di cui agli , le spese rimborsabili tramite un contributo finanziario a carico del bilancio generale dell’Unione comprendono le spese amministrative e le spese per assistenza tecnica, riunioni, ricerca, eventi transfrontalieri, studi, informazione e pubblicazioni, nonché le spese relative a campagne.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2445:oj#art-22