Art. 21 · Estinzione della personalità giuridica europea

Art. 21

Estinzione della personalità giuridica europea

In vigore dal 26 nov 2025
Estinzione della personalità giuridica europea 1.   Un partito politico europeo o una fondazione politica europea perde la personalità giuridica europea a seguito della sua cancellazione dal registro mediante una decisione dell’Autorità: a) se, nel contesto della procedura di cui all’, l’Autorità constata che: i) il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati non soddisfano una delle condizioni di registrazione stabilite all’, paragrafo 1, lettera a), b), c), f), g) o h), o all’, paragrafo 2, lettera a), b), e), f), g) o h); ii) il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati non soddisfano una delle disposizioni in materia di governance di cui all’, paragrafo 1, lettere a), b), d), e) e f), all’, paragrafo 3, o all’, paragrafo 1, lettere da a) a e), g) o k); iii) il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati si trovano in una delle situazioni di esclusione di cui all’articolo 138, paragrafo 1, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509; o iv) le informazioni determinanti per la decisione di registrare il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati erano erronee o fuorvianti o tale decisione è stata ottenuta con la frode; b) se, nel corso della procedura di cui all’ del presente regolamento, l’Autorità constata che le condizioni per la registrazione stabilite all’, paragrafo 1, lettera d) o e), o all’, paragrafo 2, lettera c) o d), del presente regolamento, riguardanti il rispetto dei valori su cui si fonda l’Unione, enunciati all’ TUE, sono state palesemente e gravemente violate dal partito politico europeo interessato o dai suoi partiti membri oppure dalla fondazione politica europea interessata o dalle organizzazioni che ne fanno parte; c) su richiesta del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati; o d) su richiesta di uno Stato membro che soddisfi i requisiti di cui all’, paragrafi 1 e 3. 2.   Se decide di cancellare dal registro un partito politico europeo, l’Autorità cancella dal registro anche una fondazione politica europea ad esso affiliata. 3.   La decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea è trasmessa e notificata al partito politico europeo o alla fondazione politica europea interessati. La decisione è pubblicata nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea. 4.   Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea in questione acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, tale acquisizione è considerata da tale Stato membro come una conversione della personalità giuridica europea in una personalità giuridica nazionale che mantiene integralmente i preesistenti diritti e obblighi della precedente entità giuridica europea. Lo Stato membro interessato non applica condizioni proibitive a tali conversioni. 5.   Se il partito politico europeo o la fondazione politica europea non acquisisce personalità giuridica in base al diritto dello Stato membro in cui si trova la sede, il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati sono sciolti conformemente al diritto applicabile di tale Stato membro. Lo Stato membro interessato può esigere che tale scioglimento sia preceduto dall’acquisizione, da parte del partito o della fondazione in questione, della personalità giuridica nazionale in conformità del paragrafo 4. 6.   In tutte le situazioni di cui ai paragrafi 4 e 5 del presente articolo, lo Stato membro interessato si assicura che sia pienamente rispettata la condizione di non perseguire scopi di lucro di cui all’. L’Autorità e l’ordinatore del Parlamento europeo possono concordare con lo Stato membro interessato le modalità dettagliate di estinzione della personalità giuridica europea, in particolare al fine di garantire il recupero degli eventuali fondi ricevuti dal bilancio generale dell’Unione e il pagamento delle eventuali sanzioni pecuniarie imposte a norma dell’.
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