Art. 2 · Definizioni

Art. 2

Definizioni

In vigore dal 26 nov 2025
Definizioni Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni seguenti: 1) «partito politico»: un’associazione di cittadini che soddisfa le condizioni seguenti: a) persegue obiettivi politici; b) è riconosciuta o istituita conformemente all’ordinamento giuridico di almeno uno Stato membro; 2) «partito membro associato»: un partito che ha sede in un paese membro dell’EFTA, in un ex Stato membro, in un paese candidato, in un paese autorizzato a utilizzare l’euro come valuta ufficiale sulla base di un accordo monetario con l’Unione, in un paese partner che ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione (11) o in un paese europeo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di associazione che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondita; 3) «alleanza politica»: una cooperazione strutturata, indipendentemente dalla forma, tra membri, siano essi partiti politici («partiti membri aventi sede nell’Unione»), cittadini dell’Unione e, se del caso, partiti membri associati; per «partiti membri» s’intendono i partiti membri aventi sede nell’Unione e i partiti membri associati; 4) «partito politico europeo»: un’alleanza politica che si prefigge obiettivi politici, intende perseguirli in tutta l’Unione ed è registrata presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all’, conformemente al presente regolamento; 5) «organizzazione affiliata associata»: una organizzazione che ha sede in un paese membro dell’EFTA, in un ex Stato membro, in un paese candidato, in un paese autorizzato a utilizzare l’euro come valuta ufficiale sulla base di un accordo monetario con l’Unione, in un paese partner che ha concluso un accordo di stabilizzazione e di associazione con l’Unione (12) o in un paese europeo con il quale l’Unione ha concluso un accordo di associazione che istituisce una zona di libero scambio globale e approfondita; per «organizzazioni affiliate» s’intendono insieme le organizzazioni affiliate che hanno sede nell’Unione («organizzazione affiliata dell’Unione») e le organizzazioni affiliate associate; 6) «fondazione politica europea»: un’entità formalmente affiliata a un partito politico europeo, registrata presso l’Autorità per i partiti politici europei e le fondazioni politiche europee di cui all’ conformemente al presente regolamento e che, attraverso le proprie attività e nel rispetto degli obiettivi e dei valori fondamentali dell’Unione, sostiene e integra gli obiettivi del partito politico europeo svolgendo uno o più dei seguenti compiti: a) attività di osservazione, analisi e arricchimento del dibattito sui temi di politica pubblica europea e sul processo di integrazione europea; b) sviluppo di attività legate a questioni di politica pubblica europea, quali attività di organizzazione e sostegno relative a seminari, sessioni di formazione, conferenze e studi su tali temi a cui partecipino i soggetti interessati, tra cui organizzazioni giovanili e altri rappresentanti della società civile e i partner della cooperazione , e sviluppo delle capacità a sostegno della formazione dei futuri leader politici dell’Unione; c) sviluppo della cooperazione volta a promuovere la democrazia, anche nei paesi terzi; d) creazione di un contesto in cui promuovere la collaborazione, a livello europeo, tra fondazioni politiche nazionali, rappresentanti del mondo accademico e altri soggetti interessati; 7) «parlamento regionale» o «assemblea regionale»: un organismo i cui membri sono titolari di un mandato elettorale regionale o sono politicamente responsabili dinanzi a un’assemblea elettiva; 8) «finanziamento a carico del bilancio generale dell’Unione»: una sovvenzione concessa conformemente al titolo VIII o un contributo concesso conformemente al titolo XI del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (13); 9) «donazione»: eventuali trasferimenti finanziari, eventuali offerte in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi, tra cui prestiti, o lavori, o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, ad eccezione dei contributi, delle risorse autogenerate e delle normali attività politiche svolte da singoli individui su base volontaria; 10) «contributi»: eventuali offerte di denaro, tra cui le quote di adesione, o eventuali contributi in natura, la fornitura a costi inferiori al valore di mercato di beni, servizi, tra cui prestiti, o lavori, o qualsiasi altra operazione che costituisca un vantaggio economico per il partito politico europeo o per la fondazione politica europea interessati, purché forniti al partito o alla fondazione da uno dei loro membri, siano essi partiti membri aventi sede nell’Unione, organizzazioni affiliate aventi sede nell’Unione o cittadini dell’Unione, ad eccezione delle normali attività politiche svolte da singoli membri su base volontaria; 11) «risorse autogenerate»: reddito generato da attività economiche proprie senza scopo di lucro nel quadro delle attività politiche esercitate da un partito politico europeo o da una fondazione politica europea ad esso affiliata, svolte individualmente o congiuntamente ai suoi membri, quali le quote di partecipazione a conferenze e seminari o la vendita di pubblicazioni; 12) «finanziamento indiretto»: finanziamento da cui il partito membro o l’organizzazione affiliata ricava un vantaggio finanziario, sebbene non sia effettuato alcun trasferimento diretto di fondi; si tratta di casi che consentono al partito membro o all’organizzazione affiliata di evitare spese che avrebbe altrimenti dovuto sostenere per attività organizzate a proprio ed esclusivo vantaggio, ad esclusione delle attività politiche europee congiunte; 13) «attività politiche europee congiunte»: attività organizzate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea congiuntamente a uno o più partiti membri o organizzazioni affiliate quando si tratta di attività svolte in uno o più Stati membri che contribuiscono a formare una coscienza politica europea ed esprimono la volontà politica dei cittadini dell’Unione, purché il coinvolgimento del partito politico europeo o della fondazione politica europea sia chiaramente visibile, il livello di titolarità dell’attività da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea sia chiaro e il contributo finanziario del partito politico europeo o della fondazione politica europea corrisponda al livello globale di coinvolgimento del partito politico europeo o della fondazione politica europea rispetto al coinvolgimento dei partiti membri o delle organizzazioni affiliate pertinenti; 14) «bilancio annuale» ai sensi degli : l’importo totale della spesa in un determinato esercizio quale risulta dai rendiconti finanziari annuali del partito politico europeo o della fondazione politica europea in questione; 15) «punto di contatto nazionale»: la persona espressamente incaricata dalle autorità competenti degli Stati membri dello scambio di informazioni a norma del presente regolamento; 16) «sede»: salvo se diversamente specificato nel presente regolamento, il luogo in cui il partito politico europeo o la fondazione politica europea ha la propria amministrazione centrale; 17) «concorso di violazioni»: due o più violazioni commesse nell’ambito della medesima azione illecita; 18) «violazione reiterata»: violazione commessa entro cinque anni dal momento in cui una sanzione è stata imposta al suo autore per lo stesso tipo di violazione.
Storico versioni

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