Art. 18
Riconoscimento giuridico e capacità giuridica
In vigore dal 26 nov 2025
Riconoscimento giuridico e capacità giuridica
I partiti politici europei e le fondazioni politiche europee godono del riconoscimento giuridico e della capacità giuridica in ciascuno degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2445:oj#art-18