Art. 13 · Verifica delle condizioni di registrazione relative ai valori sui quali si fonda dell’Unione

Art. 13

Verifica delle condizioni di registrazione relative ai valori sui quali si fonda dell’Unione

In vigore dal 26 nov 2025
Verifica delle condizioni di registrazione relative ai valori sui quali si fonda dell’Unione 1.   Il Parlamento europeo, agendo di propria iniziativa o a seguito di una richiesta motivata da parte di un gruppo di cittadini presentata conformemente alle disposizioni pertinenti del suo regolamento, oppure il Consiglio o la Commissione può presentare all’Autorità una richiesta al fine di verificare se un determinato partito politico europeo o una determinata fondazione politica europea soddisfa le condizioni stabilite all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all’, paragrafo 2, lettere c) e d). In tali casi e nei casi di cui all’, paragrafo 2, l’Autorità informa senza indebito ritardo il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati, li invita a presentare le loro osservazioni e offre loro la possibilità di introdurre misure per porre rimedio alla situazione entro un mese dal ricevimento delle informazioni. 2.   L’Autorità può, su richiesta motivata del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati, prorogare il termine di cui al paragrafo 1 se e nella misura in cui lo ritenga necessario e opportuno in vista delle misure correttive previste dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea. 3.   Alla scadenza del termine di cui al paragrafo 1 o 2 del presente articolo o al ricevimento di eventuali osservazioni e informazioni relative alle misure correttive da parte del partito politico europeo o della fondazione politica europea interessati entro il periodo citato, l’Autorità trasmette le osservazioni formulate dal partito politico europeo o dalla fondazione politica europea interessati e, se del caso, la descrizione delle misure correttive adottate da tale partito o fondazione al comitato di personalità indipendenti di cui all’, e lo invita a esprimere un parere al riguardo. Il comitato esprime un parere entro due mesi dalla richiesta dell’Autorità. 4.   Qualora venga a conoscenza di fatti che possono dar adito a dubbi in merito all’osservanza, da parte di un determinato partito politico europeo o di una determinata fondazione politica europea, delle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), e all’, paragrafo 2, lettere c) e d), l’Autorità ne informa il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione al fine di consentire loro di presentare una richiesta di verifica di cui al paragrafo 1 del presente articolo. Fatto salvo il paragrafo 1 del presente articolo, il Parlamento europeo, il Consiglio e la Commissione dichiarano la loro intenzione di presentare una richiesta di verifica entro due mesi dal ricevimento di tale informazione. 5.   La procedura di cui ai paragrafi da 1 a 4 non può essere avviata nei due mesi immediatamente precedenti lo svolgimento delle elezioni del Parlamento europeo. 6.   L’Autorità decide se cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati, tenendo conto del parere del comitato di personalità indipendenti di cui all’. La decisione dell’Autorità è debitamente motivata. 7.   L’Autorità decide di cancellare dal registro il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati in ragione della mancata osservanza delle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, lettere d) ed e), o all’, paragrafo 2, lettere c) o d), solo in caso di violazione manifesta e grave di tali condizioni. La decisione è soggetta alla procedura di cui al paragrafo 8 del presente articolo. 8.   La decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea in ragione di una violazione manifesta e grave delle condizioni stabilite all’, paragrafo 1, lettere d) o e), o all’, paragrafo 2, lettere c) o d), è comunicata al Parlamento europeo e al Consiglio. La decisione entra in vigore solo se né il Parlamento europeo né il Consiglio hanno sollevato obiezioni entro il termine di tre mesi dalla data in cui essa è stata loro notificata o se, prima della scadenza di tale termine, sia il Parlamento europeo che il Consiglio hanno informato l’Autorità che non intendono sollevare obiezioni. Qualora il Parlamento europeo e il Consiglio sollevino un’obiezione, il partito politico europeo o la fondazione politica europea rimangono iscritti nel registro. 9.   Il Parlamento europeo e il Consiglio possono sollevare obiezioni rispetto a una decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea solo per motivi legati alla valutazione della conformità alle condizioni di registrazione stabilite all’, paragrafo 1, lettere d) o e), e all’, paragrafo 2, lettere c) o d). 10.   Qualora sia stata sollevata un’obiezione alla decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea, l’Autorità ne informa il partito politico europeo o la fondazione politica europea interessati. 11.   Il Parlamento europeo e il Consiglio adottano una posizione secondo le rispettive disposizioni in materia di procedure decisionali adottate conformemente ai trattati. Eventuali obiezioni rispetto a una decisione dell’Autorità di cancellare dal registro un partito politico europeo o una fondazione politica europea sono debitamente motivate e rese pubbliche.
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