Art. 10
Domanda di registrazione
In vigore dal 26 nov 2025
Domanda di registrazione
1. La domanda di registrazione è presentata all’Autorità. La domanda di registrazione in quanto fondazione politica europea può essere presentata solo per il tramite del partito politico europeo cui la richiedente è formalmente affiliata.
2. La domanda è corredata dei documenti seguenti:
a)
documenti attestanti che il richiedente soddisfa le condizioni di cui all’, inclusa una dichiarazione formale standard nella forma di cui all’allegato I;
b)
lo statuto del partito o della fondazione, contenente le disposizioni previste agli , inclusi gli allegati pertinenti e, ove applicabile, la dichiarazione di cui all’, paragrafo 2, dello Stato membro in cui si trova la sede.
3. Alla Commissione è conferito il potere di adottare atti delegati conformemente all’, ed entro i limiti delle disposizioni pertinenti del presente regolamento al fine di:
a)
integrare il presente regolamento identificando tutte le informazioni supplementari o i documenti giustificativi inerenti al paragrafo 2 necessari per consentire all’Autorità di adempiere pienamente alle sue responsabilità ai sensi del presente regolamento in relazione al funzionamento del registro;
b)
modificare il presente regolamento adattando, se necessario, la dichiarazione formale standard figurante nell’allegato I per quanto concerne i dati che il richiedente deve comunicare per garantire la disponibilità di informazioni sufficienti in merito al firmatario, al suo mandato e al partito politico europeo o alla fondazione politica europea che è delegato a rappresentare ai fini della dichiarazione.
4. La documentazione presentata all’Autorità a corredo della domanda è immediatamente pubblicata sul sito web di cui all’.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2445:oj#art-10