Art. 9 · Compiti relativi alla digitalizzazione e alla semplificazione

Art. 9

Compiti relativi alla digitalizzazione e alla semplificazione

In vigore dal 26 nov 2025
Compiti relativi alla digitalizzazione e alla semplificazione 1.   Nei settori del diritto dell’Unione di sua competenza, l’Agenzia, se del caso, raccoglie e fornisce statistiche, informazioni e dati oggettivi, attendibili e comparabili per valutare l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. Tali compiti comprendono l’agevolazione e la promozione dei certificati elettronici, l’utilizzo delle banche dati esistenti e il ricorso a strumenti informatici e di intelligenza artificiale innovativi. 2.   L’Agenzia assiste la Commissione nell’attuazione del regolamento (UE) 2019/1239 del Parlamento europeo e del Consiglio (31), svolgendo i compiti seguenti: a) sviluppare e mantenere i componenti e i servizi informatici comuni del sistema di interfaccia unica marittima europea («EMSWe»), istituiti dall’ del regolamento (UE) 2019/1239, sotto la responsabilità della Commissione; b) mantenere la serie di dati EMSWe, istituita dal regolamento (UE) 2019/1239, la guida all’implementazione dei messaggi e i modelli dei fogli elettronici digitali; c) fornire orientamenti tecnici non vincolanti agli Stati membri per l’attuazione dell’EMSWe; d) agevolare il riutilizzo e la condivisione migliori dei dati scambiati nell’EMSWe utilizzando SafeSeaNet. 3.   L’Agenzia fornisce assistenza, comprese attività di formazione, agli Stati membri, su loro richiesta e senza pregiudicare le soluzioni tecniche esistenti per i loro registri o i loro diritti e obblighi in quanto Stati di bandiera, nella digitalizzazione dei loro registri e delle loro procedure così da agevolare l’adozione di certificati elettronici e la riduzione degli oneri amministrativi. 4.   Nell’elaborare strumenti informatici e altre soluzioni tecniche, l’Agenzia tiene sempre conto della cibersicurezza.
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