Art. 8 · Compiti relativi alla sorveglianza marittima e alle crisi marittime

Art. 8

Compiti relativi alla sorveglianza marittima e alle crisi marittime

In vigore dal 26 nov 2025
Compiti relativi alla sorveglianza marittima e alle crisi marittime 1.   L’Agenzia fornisce alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, servizi di sorveglianza e di comunicazione marittime all’avanguardia, comprese infrastrutture terrestri e spaziali e sensori montati su qualsiasi tipo di piattaforma, che migliorano la conoscenza della situazione marittima, anche per quanto riguarda le sfide di natura geopolitica. 2.   Nel settore della sorveglianza del traffico cui si applica la direttiva 2002/59/CE, l’Agenzia promuove in particolare la cooperazione tra gli Stati rivieraschi nelle aree di navigazione interessate, e sviluppa, mantiene e rende operativi l’identificazione e il tracciamento a lungo raggio delle navi (LRIT) del centro dati europeo, quale definito all’articolo 6 ter e SafeSeaNet di cui all’articolo 22 bis di tale direttiva, nonché il sistema dell’Unione per lo scambio di dati marittimi, nonché il sistema internazionale per lo scambio di dati LRIT, conformemente all’impegno preso in seno all’IMO. 3.   L’Agenzia fornisce, su richiesta e fatto salvo il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, la posizione della nave e i dati di osservazione della terra pertinenti alla Commissione, alle autorità nazionali competenti e agli organismi dell’Unione competenti nell’ambito dei rispettivi mandati per facilitare l’adozione di misure contro la minaccia di pirateria o di azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell’Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore del trasporto marittimo, fatte salve le norme applicabili in materia di protezione dei dati e in conformità delle procedure amministrative stabilite dalla direttiva 2002/59/CE. La fornitura di informazioni LRIT è subordinata all’autorizzazione dello Stato di bandiera interessato. 4.   L’Agenzia gestisce un centro disponibile 24 ore su 24 e 7 giorni su 7 che, su richiesta e fatto salvo il diritto dell’Unione e il diritto nazionale, fornisce alla Commissione e alle autorità nazionali competenti, fermi restando i loro diritti e le loro responsabilità in quanto Stati di bandiera, Stati costieri e Stati di approdo, e agli organismi dell’Unione competenti, nell’ambito dei rispettivi mandati, dati analitici e relativi alla conoscenza della situazione marittima, a seconda dei casi, che li assistono per gli aspetti seguenti: a) la sicurezza, la protezione e l’inquinamento in mare; b) le situazioni di emergenza in mare; c) l’attuazione degli atti giuridici dell’Unione che impone il monitoraggio dei movimenti delle navi e dei pericoli per la navigazione; d) le misure contro la minaccia di pirateria o di altre azioni illecite intenzionali previste dal diritto dell’Unione applicabile o ai sensi di strumenti giuridici convenuti a livello internazionale nel settore del trasporto marittimo; e) l’attuazione delle misure restrittive dell’Unione adottate a norma dell’ del trattato sull’Unione europea o dell’articolo 215 TFUE che rientrano nelle competenze dell’Agenzia. La comunicazione di tali informazioni è soggetta alle norme applicabili in materia di protezione dei dati ed è conforme agli orientamenti che devono essere formulati dal gruppo direttivo di alto livello istituito a norma della direttiva 2002/59/CE, a seconda dei casi. La fornitura di informazioni LRIT è subordinata all’autorizzazione dello Stato di bandiera interessato. 5.   L’Agenzia contribuisce, nell’ambito delle sue competenze, a una risposta tempestiva alle crisi e alla loro attenuazione fornendo assistenza, su richiesta, agli Stati membri e alla Commissione nell’esecuzione dei piani di emergenza e agevolando lo scambio di informazioni e migliori pratiche fra loro. 6.   L’Agenzia assiste la Commissione nella gestione della componente di sorveglianza marittima del servizio di sicurezza di Copernicus nell’ambito della governance e del quadro finanziario del programma Copernicus. 7.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’elaborazione e nella manutenzione dell’ambiente comune per la condivisione delle informazioni (CISE) volontario, una soluzione di interoperabilità, al fine di agevolare lo scambio di informazioni tra i diversi sistemi utilizzati dalle autorità civili e militari nazionali competenti nel settore marittimo, integrando le informazioni già disponibili attraverso i sistemi di informazione obbligatori.
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