Art. 7 · Compiti relativi alla sicurezza marittima e alla cibersicurezza

Art. 7

Compiti relativi alla sicurezza marittima e alla cibersicurezza

In vigore dal 26 nov 2025
Compiti relativi alla sicurezza marittima e alla cibersicurezza 1.   L’Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione nello svolgimento dei compiti di ispezione ad essa assegnati a norma dell’, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 725/2004. 2.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, insieme a qualsiasi altro organismo competente dell’Unione, fornendo orientamenti tecnici e agevolando lo scambio di migliori prassi e di informazioni sugli incidenti di ciberresilienza e di cibersicurezza tra gli Stati membri.
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