Art. 6 · Compiti relativi alla decarbonizzazione

Art. 6

Compiti relativi alla decarbonizzazione

In vigore dal 26 nov 2025
Compiti relativi alla decarbonizzazione 1.   L’Agenzia fornisce assistenza tecnica alla Commissione e agli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, in relazione alle misure operative e tecniche e agli sforzi normativi tesi a ridurre le emissioni di gas a effetto serra prodotte dalle navi. A tal proposito, l’Agenzia può avvalersi di qualsiasi pertinente strumento o servizio operativo. In particolare, l’Agenzia ricerca, analizza e propone alla Commissione, previa consultazione degli Stati membri, orientamenti o raccomandazioni pertinenti in relazione alla diffusione e all’impiego di combustibili alternativi sostenibili e di sistemi energetici ed elettrici sostenibili per le navi, come le tecnologie a zero emissioni, l’alimentazione elettrica da terra, o la propulsione assistita dal vento, quale definita nel regolamento (UE) 2023/1805, o la propulsione solare nonché in relazione alle misure di efficienza energetica, come l’ottimizzazione della velocità. 2.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione del regolamento (UE) 2023/1805. In particolare, l’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo e nella manutenzione della banca dati FuelEU, istituita dall’ del regolamento (UE) 2023/1805, e di altri strumenti informatici pertinenti di cui all’ di tale regolamento, nella messa a punto di adeguati strumenti di monitoraggio, orientamenti e strumenti mirati basati sul rischio di cui, in particolare, all’ di tale regolamento, al fine di agevolare le attività di attuazione, di verifica e di esecuzione, nonché nell’analisi dei dati pertinenti e nell’elaborazione della relazione di cui all’ del medesimo regolamento. 3.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione del regolamento (UE) 2015/757. In particolare, l’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo, nell’aggiornamento e nella gestione degli strumenti informatici, delle banche dati e degli orientamenti pertinenti ai fini dell’attuazione di tale regolamento e dell’agevolazione delle attività di esecuzione, assiste la Commissione nell’analisi dei dati pertinenti comunicati a norma di tale regolamento e sostiene la Commissione nelle sue attività volte all’adempimento degli obblighi a norma dell’ di tale regolamento. 4.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2003/87/CE in relazione al settore marittimo. In particolare, l’Agenzia assiste la Commissione nello sviluppo di adeguati strumenti informatici di attuazione, strumenti di monitoraggio, orientamenti e strumenti mirati basati sul rischio al fine di agevolare le attività di verifica, esecuzione e attuazione connesse a tale direttiva per quanto riguarda al settore marittimo, utilizzando i risultati dei pertinenti strumenti, servizi e banche dati esistenti. 5.   L’assistenza di cui ai paragrafi da 1 a 4 comprende anche il monitoraggio e la comunicazione in merito ai potenziali impatti sul traffico portuale, l’elusione dei porti e il trasferimento del traffico verso porti di trasbordo di container limitrofi a discapito dei porti dell’Unione. 6.   Ogni tre anni l’Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella decarbonizzazione del trasporto marittimo a livello dell’Unione. Ove possibile, la relazione include un’analisi tecnica delle problematiche individuate che potrebbero essere affrontate a livello dell’Unione. La relazione è resa pubblica sul sito web dell’Agenzia in un formato consultabile.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:2025:2434:oj#art-6