Art. 5 · Compiti relativi alla sostenibilità ambientale

Art. 5

Compiti relativi alla sostenibilità ambientale

In vigore dal 26 nov 2025
Compiti relativi alla sostenibilità ambientale 1.   L’Agenzia sostiene, in modo efficiente in termini di costi, gli Stati membri con mezzi operativi supplementari di intervento antinquinamento, compresi quelli da sviluppare per i combustibili alternativi sostenibili, per l’inquinamento causato dalle navi e per l’inquinamento marino causato dagli impianti per l’estrazione di petrolio e di gas. L’Agenzia fornisce tale sostegno su richiesta dello Stato membro interessato sotto l’autorità del quale sono effettuate le operazioni di disinquinamento. Tale sostegno lascia impregiudicata la responsabilità degli Stati costieri di disporre di meccanismi di intervento antinquinamento appropriati e rispetta la cooperazione esistente tra gli Stati membri in questo settore. I mezzi operativi che l’Agenzia fornisce agli Stati membri tengono conto della transizione del settore verso l’uso di fonti di energia alternative sostenibili per le navi e vi provvedono. Se del caso, le richieste di attivazione di azioni antinquinamento sono presentate attraverso il meccanismo unionale di protezione civile istituito dalla decisione n. 1313/2013/UE del Parlamento europeo e del Consiglio (29) («meccanismo unionale di protezione civile»). 2.   L’Agenzia elabora e aggiorna una valutazione dei rischi per tutti i bacini marittimi dell’UE che funge da base per l’ubicazione delle navi di intervento contro l’inquinamento da idrocarburi e da sostanze chimiche dell’Agenzia al fine di sostenere gli Stati membri nelle attività di intervento contro l’inquinamento dell’ambiente marino. 3.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’individuazione di eventuali casi di inquinamento e nel perseguimento delle navi che procedono a scarichi illegali a norma della direttiva 2005/35/CE. L’Agenzia contribuisce in particolare all’attuazione degli articoli da 10 a 10 quinquies di tale direttiva: a) sviluppando e mantenendo il servizio satellitare europeo di individuazione dell’inquinamento (CleanSeaNet), nell’ambito di SafeSeaNet, e altri sistemi e meccanismi di comunicazione; b) raccogliendo, analizzando e diffondendo le informazioni pertinenti sull’attuazione e l’applicazione a norma della direttiva 2005/35/CE; c) provvedendo allo sviluppo delle capacità delle autorità nazionali competenti e agevolando lo scambio di migliori prassi tra di esse; d) sviluppando e gestendo il canale di segnalazione esterna online per la ricezione e il trattamento delle informazioni sui potenziali scarichi illegali comunicate dall’equipaggio e trasmettendo tali informazioni allo Stato membro o agli Stati membri interessati, garantendo nel contempo la necessaria protezione delle persone che segnalano potenziali violazioni e dei loro dati personali. 4.   L’Agenzia coopera con altre agenzie dell’Unione, come l’Agenzia europea di controllo della pesca (EFCA), istituita dal regolamento (UE) 2019/473, in linea con gli accordi di lavoro di cui all’, paragrafo 2, del presente regolamento. 5.   L’Agenzia fornisce il servizio CleanSeaNet e qualsiasi altro strumento per assistere la Commissione e gli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, nel monitoraggio della portata e dell’impatto ambientale dell’inquinamento marino da idrocarburi causato dagli impianti per l’estrazione di petrolio e di gas. 6.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva (UE) 2019/883 compresi l’elaborazione, la manutenzione e l’aggiornamento della banca dati sulle ispezioni di cui all’ di tale direttiva. 7.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione della direttiva 2008/56/CE, contribuendo all’obiettivo del conseguimento o del mantenimento di un buono status ambientale delle acque marine quale definito in tale direttiva per quanto concerne gli elementi connessi alla navigazione della direttiva 2008/56/CE e nell’utilizzare i risultati di strumenti esistenti quali i servizi marittimi integrati forniti dall’Agenzia. 8.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri, su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, anche con strumenti e servizi operativi, nell’attuazione degli elementi connessi alla navigazione della direttiva (UE) 2016/802. A tale riguardo, l’Agenzia mantiene anche la pertinente banca dati sulle ispezioni per assistere gli Stati membri nella valutazione del rischio di non conformità delle navi a tale direttiva. 9.   L’Agenzia assiste la Commissione e gli Stati membri nell’attuazione del regolamento (UE) n. 1257/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio (30) raccogliendo e analizzando dati sulla conformità a tale regolamento. 10.   Previa approvazione del consiglio di amministrazione, l’Agenzia può sostenere la Commissione e gli Stati membri nell’ambito dei settori emergenti in materia di sostenibilità ambientale, se del caso e fatte salve le competenze degli Stati membri in tali settori. 11.   Ogni tre anni l’Agenzia presenta alla Commissione una relazione sui progressi compiuti nella riduzione dell’impatto ambientale del trasporto marittimo a livello dell’Unione.
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