Art. 38 · Valutazione e riesame

Art. 38

Valutazione e riesame

In vigore dal 26 nov 2025
Valutazione e riesame 1.   Entro il 19 gennaio 2031 e in seguito ogni cinque anni, la Commissione esegue una valutazione per analizzare, in particolare, l’impatto, l’efficacia e l’efficienza dell’Agenzia e dei suoi metodi di lavoro, tenendo conto del parere del consiglio di amministrazione. Tale valutazione esamina in particolare l’eventuale necessità di modificare il mandato dell’Agenzia, in particolare al fine di tenere conto dello sviluppo del diritto dell’Unione nel settore del trasporto marittimo, e le implicazioni finanziarie di tale modifica, nonché la necessità di istituire un regime di diritti e corrispettivi e di individuare i servizi che l’Agenzia può offrire nell’ambito di tale regime. 2.   La Commissione presenta la relazione di valutazione, corredata delle proprie conclusioni al riguardo, al Parlamento europeo, al Consiglio e al consiglio di amministrazione. I risultati della valutazione sono resi pubblici. 3.   Una valutazione su due, la Commissione valuta anche i risultati ottenuti dall’Agenzia, tenuto conto degli obiettivi, del mandato e dei compiti dell’Agenzia. La Commissione, se ritiene che il mantenimento dell’Agenzia non sia più giustificato rispetto agli obiettivi, al mandato e ai compiti che le sono stati assegnati, può proporre di modificare opportunamente o di abrogare il presente regolamento.
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