Art. 31
Status giuridico e sede
In vigore dal 26 nov 2025
Status giuridico e sede
1. L’Agenzia è un organismo dell’Unione ed è dotata di personalità giuridica.
2. In ciascuno degli Stati membri, l’Agenzia ha la più ampia capacità giuridica riconosciuta alle persone giuridiche dalle rispettive legislazioni nazionali. In particolare, essa può acquistare e alienare beni mobili e immobili e stare in giudizio.
3. L’Agenzia è rappresentata dal suo direttore esecutivo.
4. L’Agenzia ha sede a Lisbona, Portogallo.
5. Su richiesta della Commissione, il consiglio di amministrazione può decidere, con l’accordo e la cooperazione degli Stati membri interessati e tenendo nel debito conto le implicazioni sul bilancio, ivi compresi gli eventuali contributi che gli Stati membri interessati possano erogare, di istituire centri regionali necessari per svolgere, nel modo più efficiente ed efficace, taluni compiti dell’Agenzia. Nel prendere tale decisione, il consiglio di amministrazione definisce il preciso ambito di applicazione delle attività del centro regionale, evitando nel contempo inutili oneri finanziari e rafforzando la cooperazione con le esistenti reti regionali e nazionali.
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