Art. 30 · Esperti nazionali distaccati e altro personale

Art. 30

Esperti nazionali distaccati e altro personale

In vigore dal 26 nov 2025
Esperti nazionali distaccati e altro personale 1.   L’Agenzia può fare ricorso a esperti nazionali distaccati o ad altro personale non alle dipendenze dell’Agenzia. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta una decisione che stabilisce le norme relative al distacco di esperti nazionali presso l’Agenzia.
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