Art. 28 · Rendicontazione e discarico

Art. 28

Rendicontazione e discarico

In vigore dal 26 nov 2025
Rendicontazione e discarico 1.   Entro il 1o marzo dell’esercizio finanziario successivo, il contabile dell’Agenzia trasmette al contabile della Commissione e alla Corte dei conti europea i conti provvisori. 2.   Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo, l’Agenzia trasmette la relazione sulla gestione finanziaria e di bilancio al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Corte dei conti europea. 3.   Entro il 31 marzo dell’esercizio finanziario successivo, il contabile della Commissione trasmette i conti provvisori dell’Agenzia, consolidati con i conti della Commissione, alla Corte dei conti europea. 4.   Al ricevimento delle osservazioni formulate dalla Corte dei conti europea in merito ai conti provvisori dell’Agenzia ai sensi dell’articolo 252 del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509 del Parlamento europeo e del Consiglio (33), il direttore esecutivo stabilisce i conti definitivi dell’Agenzia sotto la propria responsabilità e li trasmette per parere al consiglio di amministrazione. 5.   Il consiglio di amministrazione formula un parere sui conti definitivi dell’Agenzia. 6.   Entro il 1o luglio dell’esercizio finanziario successivo il contabile dell’Agenzia trasmette i conti definitivi, accompagnati dal parere del consiglio di amministrazione, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti europea. 7.   I conti definitivi sono pubblicati nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea entro il 15 novembre dell’anno finanziario successivo. 8.   Entro il 30 settembre il direttore esecutivo invia alla Corte dei conti europea una risposta alle osservazioni di quest’ultima. Il direttore esecutivo invia tale risposta anche al consiglio di amministrazione. 9.   Il direttore esecutivo presenta al Parlamento europeo, su richiesta dello stesso e a norma dell’articolo 267, paragrafo 3, del regolamento (UE, Euratom) 2024/2509, tutte le informazioni necessarie al corretto svolgimento della procedura di discarico per l’esercizio in causa. 10.   Il Parlamento europeo, su raccomandazione del Consiglio che delibera a maggioranza qualificata, dà discarico al direttore esecutivo, prima del 15 maggio dell’anno N + 2, per l’esecuzione del bilancio dell’esercizio N.
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