Art. 27 · Esecuzione del bilancio

Art. 27

Esecuzione del bilancio

In vigore dal 26 nov 2025
Esecuzione del bilancio 1.   Il direttore esecutivo provvede all’esecuzione del bilancio dell’Agenzia. 2.   Il direttore esecutivo trasmette ogni anno all’autorità di bilancio qualsiasi informazione rilevante in relazione ai risultati delle procedure di valutazione.
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