Art. 25
Bilancio
In vigore dal 26 nov 2025
Bilancio
1. Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia.
2. Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia devono risultare in pareggio.
3. Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono:
a)
un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione e sovvenzioni degli organismi dell’Unione;
b)
eventuali contributi di qualsiasi paese terzo che partecipi ai lavori dell’Agenzia conformemente all’;
c)
eventuali corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione o altri servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall’Agenzia;
d)
eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri soggetti, a condizione che detti contributi siano trasparenti, chiaramente identificati nel bilancio e non compromettano l’indipendenza e l’imparzialità dell’Agenzia.
4. Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi operativi.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:2025:2434:oj#art-25