Art. 25 · Bilancio

Art. 25

Bilancio

In vigore dal 26 nov 2025
Bilancio 1.   Tutte le entrate e le spese dell’Agenzia formano oggetto di previsioni per ciascun esercizio finanziario, che coincide con l’anno civile, e sono iscritte nel bilancio dell’Agenzia. 2.   Le entrate e le spese iscritte nel bilancio dell’Agenzia devono risultare in pareggio. 3.   Fatte salve altre risorse, le entrate dell’Agenzia comprendono: a) un contributo dell’Unione iscritto nel bilancio generale dell’Unione e sovvenzioni degli organismi dell’Unione; b) eventuali contributi di qualsiasi paese terzo che partecipi ai lavori dell’Agenzia conformemente all’; c) eventuali corrispettivi per infrastrutture, pubblicazioni, formazione o altri servizi che rientrano nell’ambito di applicazione del presente regolamento forniti dall’Agenzia; d) eventuali contributi finanziari volontari di Stati membri, paesi terzi o altri soggetti, a condizione che detti contributi siano trasparenti, chiaramente identificati nel bilancio e non compromettano l’indipendenza e l’imparzialità dell’Agenzia. 4.   Le spese dell’Agenzia comprendono le retribuzioni del personale, le spese amministrative e di infrastruttura e i costi operativi.
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