Art. 23
Partecipazione di paesi terzi
In vigore dal 26 nov 2025
Partecipazione di paesi terzi
1. La partecipazione all’Agenzia è aperta ai paesi terzi che hanno concluso con l’Unione accordi in virtù dei quali hanno adottato ed applicano il diritto dell’Unione nel settore della sicurezza marittima, della protezione marittima, della prevenzione dell’inquinamento e dell’intervento contro l’inquinamento causato dalle navi.
2. Nel rispetto delle pertinenti disposizioni di tali accordi, l’Agenzia stipula, previo parere della Commissione e previa approvazione del consiglio di amministrazione, intese che specificano la natura e la portata delle regole dettagliate per la partecipazione di tali paesi terzi ai lavori dell’Agenzia, comprese le disposizioni relative ai contributi finanziari e al personale.
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