Art. 21
Nomina, proroga del mandato e rimozione dall’incarico
In vigore dal 26 nov 2025
Nomina, proroga del mandato e rimozione dall’incarico
1. Il direttore esecutivo è nominato dal consiglio di amministrazione in base al merito e a competenze ed esperienze professionali documentate nel settore marittimo, a partire da una rosa di candidati proposti dalla Commissione, secondo una procedura di selezione aperta e trasparente che rispetta il principio dell’equilibrio di genere e dell’equilibrio geografico.
2. Prima della nomina, il candidato prescelto dal consiglio di amministrazione è invitato a rendere una dichiarazione alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
3. Ai fini della conclusione del contratto del direttore esecutivo, l’Agenzia è rappresentata dal presidente del consiglio di amministrazione.
4. Il mandato del direttore esecutivo è di cinque anni. In tempo utile prima del termine di tale periodo la Commissione effettua una valutazione che tiene conto dei risultati ottenuti dal direttore esecutivo, nonché dei compiti e delle sfide futuri dell’Agenzia, e la trasmette al consiglio di amministrazione, per conoscenza, insieme alla proposta di rinnovo del mandato.
5. Su proposta della Commissione e tenuto conto della valutazione di cui al paragrafo 4, il consiglio di amministrazione può prorogare il mandato del direttore esecutivo una sola volta, per non più di cinque anni. Il consiglio di amministrazione informa il Parlamento europeo e il Consiglio dell’intenzione di prorogare il mandato del direttore esecutivo. Prima che il consiglio di amministrazione decida di prorogare il mandato del direttore esecutivo, il direttore esecutivo può essere invitato a rendere una dichiarazione alla commissione competente del Parlamento europeo e a rispondere alle domande dei membri di tale commissione.
6. Un direttore esecutivo il cui mandato sia stato prorogato non può partecipare a un’altra procedura di selezione per lo stesso posto.
7. Il direttore esecutivo può essere rimosso dall’incarico solo su decisione del consiglio di amministrazione sulla base di una proposta che può essere presentata dalla Commissione o da almeno un terzo dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
8. Il direttore esecutivo è assunto come agente temporaneo dell’Agenzia ai sensi dell’, lettera a), del regime applicabile agli altri agenti.
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