Art. 19
Riunioni del consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 nov 2025
Riunioni del consiglio di amministrazione
1. Le riunioni del consiglio di amministrazione si svolgono conformemente al suo regolamento interno e sono convocate dal presidente.
2. Il direttore esecutivo partecipa alle deliberazioni, tranne quando la sua partecipazione può determinare un conflitto di interessi, secondo quanto stabilito dal presidente, o quando il consiglio di amministrazione deve prendere una decisione in conformità dell’.
3. Il consiglio di amministrazione tiene una riunione ordinaria due volte all’anno. Esso si riunisce inoltre su iniziativa del presidente o su richiesta della Commissione o di un terzo degli Stati membri.
4. Qualora si ponga una questione di riservatezza o di conflitto di interessi, il consiglio di amministrazione può decidere di esaminare punti specifici dell’ordine del giorno in assenza dei membri interessati. Ciò lascia impregiudicato il diritto degli Stati membri e della Commissione di essere rappresentati da un supplente o da qualsiasi altra persona. Norme dettagliate per l’applicazione della presente disposizione sono fissate nel regolamento interno del consiglio di amministrazione.
5. Il consiglio di amministrazione può invitare ad assistere alle discussioni su punti specifici dell’ordine del giorno delle proprie riunioni come osservatore qualsiasi persona il cui parere possa presentare interesse.
6. I membri del consiglio di amministrazione possono, in conformità del regolamento interno, essere assistiti da consiglieri o esperti.
7. L’Agenzia svolge le funzioni di segretariato del consiglio di amministrazione.
Storico versioni
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