Art. 18
Presidente del consiglio di amministrazione
In vigore dal 26 nov 2025
Presidente del consiglio di amministrazione
1. Il consiglio di amministrazione elegge un presidente e un vicepresidente scegliendoli tra i suoi membri con diritto di voto. Il presidente e il vicepresidente sono eletti a maggioranza dei due terzi dei membri del consiglio di amministrazione con diritto di voto.
2. Il vicepresidente sostituisce d’ufficio il presidente in caso di impedimento del presidente.
3. Il mandato del presidente e del vicepresidente è di quattro anni, rinnovabile una sola volta. Tuttavia, se il presidente o il vicepresidente cessa di far parte del consiglio di amministrazione in corso di mandato, il mandato termina automaticamente alla stessa data.
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