Art. 16 · Funzioni del consiglio di amministrazione

Art. 16

Funzioni del consiglio di amministrazione

In vigore dal 26 nov 2025
Funzioni del consiglio di amministrazione 1.   Affinché l’Agenzia possa svolgere i suoi compiti, il consiglio di amministrazione: a) impartisce orientamenti generali e strategici per le attività dell’Agenzia; b) sentito il parere della Commissione e a norma dell’, adotta ogni anno, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il documento unico di programmazione dell’Agenzia; c) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, il bilancio annuale e la tabella dell’organico dell’Agenzia ed esercita altre funzioni in relazione al bilancio dell’Agenzia a norma del capo VI; d) adotta, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, la relazione annuale di attività consolidata sulle attività dell’Agenzia e la presenta ogni anno entro il 1o luglio al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione, alla Corte dei conti e agli Stati membri e la rende pubblica; e) adotta le regole finanziarie applicabili all’Agenzia in conformità dell’; f) formula un parere, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, sui conti definitivi dell’Agenzia; g) stabilisce una metodologia per le visite da effettuare a norma dell’; h) esamina e approva gli accordi amministrativi, a norma dell’, paragrafo 5; i) adotta una strategia antifrode, proporzionata ai rischi di frode, tenendo conto dei costi e dei benefici delle misure da attuare; j) adotta e mette a disposizione del pubblico norme di prevenzione e gestione dei conflitti di interessi in relazione ai suoi membri e pubblica ogni anno sul proprio sito web la dichiarazione di interessi dei membri del consiglio di amministrazione; k) adotta norme e procedure in materia di trasparenza per quanto riguarda le attività di lobbying e il coinvolgimento di soggetti terzi nella preparazione di relazioni o altri documenti pubblicati dall’Agenzia, in particolare quelli riguardanti tali soggetti terzi, da pubblicare sul suo sito web; l) adotta e aggiorna regolarmente i piani di comunicazione e divulgazione di cui all’, in base a un’analisi delle esigenze; m) adotta il suo regolamento interno a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto e lo mette a disposizione del pubblico; n) ai sensi del paragrafo 2, esercita, nei confronti del personale dell’Agenzia, i poteri conferiti dallo statuto dei funzionari dell’Unione europea («statuto») all’autorità che ha il potere di nomina e dal regime applicabile agli altri agenti dell’Unione («regime applicabile agli altri agenti») all’autorità abilitata a concludere i contratti di assunzione, di cui al regolamento al regolamento (CEE, Euratom, CECA) n. 259/68 del Consiglio (32); o) adotta disposizioni di attuazione per dare effetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti a norma dell’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto; p) nomina il direttore esecutivo, gli fornisce orientamenti e ne controlla l’operato e, se del caso, ne proroga il mandato o lo rimuove dall’incarico, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, a norma dell’; q) fissa le procedure per l’assunzione delle deliberazioni del direttore esecutivo; r) nomina, se del caso, un contabile soggetto allo statuto e al regime applicabile agli altri agenti, che è pienamente indipendente nell’esercizio delle sue funzioni; s) assicura un seguito adeguato alle osservazioni e alle raccomandazioni risultanti dalle relazioni di audit e valutazioni interne ed esterne, così come dalle indagini dell’Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) e della Procura europea (EPPO); t) prende tutte le decisioni relative alla costituzione delle strutture interne dell’Agenzia a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, compresa l’istituzione di gruppi consultivi o di lavoro senza poteri decisionali e, se necessario, alla loro modifica, secondo una sana gestione di bilancio; u) autorizza, a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, le modalità di partecipazione dei paesi terzi ai lavori dell’Agenzia, conformemente all’; v) adotta una strategia per conseguire miglioramenti dell’efficienza e realizzare sinergie; w) adotta le norme di sicurezza interna dell’Agenzia di cui all’; x) nomina il responsabile della protezione dei dati dell’Agenzia. Ai fini del primo comma, lettera g), qualora la Commissione si esprima, entro 15 giorni dalla data dell’adozione della metodologia, a sfavore di tale metodologia, il consiglio di amministrazione la riesamina e la stabilisce, eventualmente in versione modificata, in seconda lettura, con votazione a maggioranza dei due terzi dei suoi membri con diritto di voto, compresi i rappresentanti della Commissione, o all’unanimità dei rappresentanti degli Stati membri. 2.   Il consiglio di amministrazione adotta, in conformità dell’articolo 110, paragrafo 2, dello statuto, una decisione basata sull’, paragrafo 1, dello statuto e sull’ del regime applicabile agli altri agenti, con cui delega al direttore esecutivo i pertinenti poteri dell’autorità che ha il potere di nomina e stabilisce le condizioni di sospensione di detta delega di poteri. Il direttore esecutivo è autorizzato a subdelegare tali poteri. Qualora circostanze eccezionali lo richiedano, il consiglio di amministrazione può, mediante decisione, sospendere temporaneamente la delega dei poteri dell’autorità che ha il potere di nomina al direttore esecutivo e quelli subdelegati da quest’ultimo, ed esercitarli esso stesso o delegarli a uno dei suoi membri o a un membro del personale diverso dal direttore esecutivo.
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