Art. 13 · Comunicazione e divulgazione

Art. 13

Comunicazione e divulgazione

In vigore dal 26 nov 2025
Comunicazione e divulgazione L’Agenzia può svolgere attività di comunicazione di propria iniziativa nei campi che rientrano nel suo mandato al fine di promuovere il suo lavoro e diffondere orientamenti pertinenti. Le attività di comunicazione sostengono i restanti compiti di cui agli articoli da 3 a 12 e sono svolte conformemente ai pertinenti piani di comunicazione e divulgazione adottati dal consiglio di amministrazione. Il consiglio di amministrazione aggiorna periodicamente tali piani, basati su un’analisi delle esigenze.
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