Art. 11
Relazioni internazionali
In vigore dal 26 nov 2025
Relazioni internazionali
1. Su richiesta della Commissione o di uno Stato membro, l’Agenzia fornisce agli Stati membri e alla Commissione l’assistenza tecnica necessaria per contribuire ai pertinenti lavori degli organismi tecnici dell’IMO, dell’ILO, per quanto concerne la navigazione, del MoU di Parigi e di altre organizzazioni regionali competenti, per quanto riguarda le materie di competenza dell’Unione.
Ai fini dello svolgimento efficiente ed efficace di tali compiti, il direttore esecutivo può decidere di distaccare personale presso la delegazione dell’Unione nel Regno Unito, fatti salvi gli opportuni accordi con il servizio europeo per l’azione esterna (SEAE), al fine di sostenere gli Stati membri e la Commissione nelle attività connesse alla loro partecipazione ai lavori dell’IMO. Tale decisione richiede il previo accordo della Commissione e del consiglio di amministrazione. Tale decisione precisa l’ambito delle attività che devono essere espletate dal personale distaccato in modo da evitare costi inutili e duplicazioni delle funzioni amministrative dell’Agenzia.
2. L’Agenzia, su richiesta della Commissione, può fornire assistenza tecnica, compresa l’organizzazione delle pertinenti attività di formazione, con riguardo ai pertinenti atti giuridici dell’Unione, agli Stati candidati all’adesione all’Unione e, ove applicabile, ai paesi destinatari della politica europea di vicinato e ai paesi che aderiscono al MoU di Parigi.
3. Su richiesta della Commissione o del SEAE, o di entrambi, o degli Stati membri, l’Agenzia può fornire assistenza per l’inquinamento causato dalle navi e per l’inquinamento marino causato da impianti per l’estrazione di petrolio e di gas che colpisca i paesi terzi che condividono un bacino marittimo regionale con l’Unione. L’Agenzia fornisce l’assistenza in conformità con il meccanismo unionale di protezione civile e con le condizioni applicabili agli Stati membri di cui all’, paragrafo 1, applicate per analogia a tali paesi terzi. Tali compiti sono coordinati con i programmi di cooperazione regionale esistenti in materia di inquinamento marino.
4. Fatto salvo l’ e su richiesta della Commissione, l’Agenzia può fornire assistenza tecnica ai paesi terzi per le questioni di competenza della Commissione.
5. L’Agenzia può concludere accordi amministrativi e cooperare con altri organismi dell’Unione operanti nelle materie che rientrano nell’ambito delle sue competenze previa approvazione della Commissione. Tali accordi e cooperazione sono soggetti al parere favorevole del consiglio di amministrazione e alla successiva presentazione di relazioni periodiche a quest’ultimo.
6. Il consiglio di amministrazione adotta, nell’ambito del documento unico di programmazione, una strategia per le relazioni internazionali dell’Agenzia per quanto riguarda le materie che rientrano nella competenza dell’Agenzia.
Storico versioni
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