Art. 10 · Visite presso gli Stati membri e ispezioni

Art. 10

Visite presso gli Stati membri e ispezioni

In vigore dal 26 nov 2025
Visite presso gli Stati membri e ispezioni 1.   Per assistere la Commissione nell’adempimento degli obblighi imposti dal TFUE, in particolare la verifica dell’effettiva applicazione del pertinente diritto dell’Unione in materia di sicurezza marittima e di prevenzione dell’inquinamento, l’Agenzia effettua visite presso gli Stati membri se la Commissione delega tale compito all’Agenzia, conformemente alla metodologia stabilita dal consiglio di amministrazione. Tale metodologia comporta un approccio integrato che è inteso a verificare più di un atto legislativo pertinente alla funzione di Stato di bandiera, Stato di approdo o Stato costiero dello Stato membro interessato. 2.   L’Agenzia informa lo Stato membro interessato, conformemente alla metodologia di cui al paragrafo 1, della visita prevista, dell’identità dei funzionari autorizzati, della data di inizio della visita e della durata prevista. I funzionari dell’Agenzia incaricati delle visite le effettuano dietro presentazione di una deliberazione scritta del direttore esecutivo dell’Agenzia («direttore esecutivo»), dalla quale risultano l’oggetto e lo scopo della missione. 3.   L’Agenzia può effettuare ispezioni per conto della Commissione secondo quanto previsto dagli atti giuridici vincolanti dell’Unione, anche per quanto riguarda gli organismi riconosciuti e la formazione e la certificazione della gente di mare nei paesi terzi a norma della direttiva (UE) 2022/993, se la Commissione delega tale compito all’Agenzia. 4.   L’Agenzia può inoltre effettuare ispezioni in loco, negli impianti di riciclaggio nei paesi terzi per conto della Commissione, conformemente al regolamento (UE) n. 1257/2013, se la Commissione delega tale compito all’Agenzia. 5.   A conclusione di ciascuna visita o ispezione di cui al presente articolo, l’Agenzia redige una relazione e la trasmette alla Commissione e allo Stato membro interessato. La relazione segue un modello stabilito dalla Commissione. 6.   Se del caso, e comunque al termine di ogni ciclo di visite o ispezioni di cui al presente articolo, l’Agenzia esamina le relazioni redatte nell’ambito di tale ciclo al fine di identificare risultati orizzontali e conclusioni generali circa l’efficacia e l’efficienza a livello di costi delle misure in vigore. L’Agenzia presenta tale analisi alla Commissione e agli Stati membri per ulteriore discussione al fine di trarre gli insegnamenti pertinenti e facilitare la diffusione di buoni metodi di lavoro.
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