Art. 1 · Oggetto e ambito di applicazione

Art. 1

Oggetto e ambito di applicazione

In vigore dal 26 nov 2025
Oggetto e ambito di applicazione 1.   Il presente regolamento istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza marittima. L’Agenzia istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (o «Agenzia») istituita dal regolamento (UE) n. 1406/2002. 2.   Il presente regolamento stabilisce norme esaustive sui compiti, il funzionamento e la governance dell’Agenzia. 3.   L’Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell’efficace applicazione e attuazione del diritto dell’Unione relativo al trasporto marittimo in tutta l’Unione. A tal fine, l’Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell’ambito degli obiettivi e dei compiti dell’Agenzia di cui all’ e ai capi II e III. 4.   Fornendo l’assistenza di cui al paragrafo 3, l’Agenzia sostiene gli Stati membri e la Commissione nell’applicare i pertinenti atti giuridici dell’Unione e contribuendo all’efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione nel settore del trasporto marittimo. 5.   L’assistenza fornita dall’Agenzia e i compiti di cui agli articoli da 4 a 11 lasciano impregiudicati i diritti e le responsabilità degli Stati membri.
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