Art. 1
Oggetto e ambito di applicazione
In vigore dal 26 nov 2025
Oggetto e ambito di applicazione
1. Il presente regolamento istituisce l’Agenzia europea per la sicurezza marittima.
L’Agenzia istituita con il presente regolamento sostituisce e succede all’Agenzia europea per la sicurezza marittima (o «Agenzia») istituita dal regolamento (UE) n. 1406/2002.
2. Il presente regolamento stabilisce norme esaustive sui compiti, il funzionamento e la governance dell’Agenzia.
3. L’Agenzia assiste gli Stati membri e la Commissione nell’efficace applicazione e attuazione del diritto dell’Unione relativo al trasporto marittimo in tutta l’Unione. A tal fine, l’Agenzia coopera con gli Stati membri e la Commissione e fornisce loro assistenza tecnica, operativa e scientifica nell’ambito degli obiettivi e dei compiti dell’Agenzia di cui all’ e ai capi II e III.
4. Fornendo l’assistenza di cui al paragrafo 3, l’Agenzia sostiene gli Stati membri e la Commissione nell’applicare i pertinenti atti giuridici dell’Unione e contribuendo all’efficienza complessiva del traffico marittimo e del trasporto marittimo di cui al presente regolamento, in modo da agevolare il conseguimento degli obiettivi dell’Unione nel settore del trasporto marittimo.
5. L’assistenza fornita dall’Agenzia e i compiti di cui agli articoli da 4 a 11 lasciano impregiudicati i diritti e le responsabilità degli Stati membri.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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