Art. 1
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/567
In vigore dal 24 nov 2025
Modifiche del regolamento delegato (UE) 2017/567
Il regolamento delegato (UE) 2017/567 è così modificato:
1)
gli articoli da 1 a 4 sono sostituiti dai seguenti:
«
Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per le azioni
(, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un’azione negoziata quotidianamente è considerata provvista di un mercato liquido quando sono soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la capitalizzazione di borsa dell’azione non è inferiore a 100 milioni di EUR;
b)
il numero medio giornaliero di operazioni relative all’azione non è inferiore a 250;
c)
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi all’azione non è inferiore a 1 milione di EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la capitalizzazione di borsa dell’azione è calcolata moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell’azione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore giornaliero degli scambi di un’azione è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle azioni scambiate tra l’acquirente e il venditore per il prezzo dell’azione.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione alla negoziazione in un mercato regolamentato o in un sistema multilaterale di negoziazione, un’azione è considerata provvista di un mercato liquido ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la somma ottenuta moltiplicando il numero delle azioni in circolazione per il prezzo dell’azione all’inizio del primo giorno di negoziazione sia stimata ad almeno 100 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque azioni negoziate nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerate provviste di un mercato liquido a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro può designare una o più azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come azioni considerate provviste di un mercato liquido, a patto che il numero totale delle azioni ammesse per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerate provviste di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per i certificati di deposito
(, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato di deposito negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la capitalizzazione di borsa non è inferiore a 100 milioni di EUR;
b)
il numero medio giornaliero di operazioni relative al certificato di deposito non è inferiore a 250;
c)
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato di deposito non è inferiore a 1 milione di EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la capitalizzazione di borsa di un certificato di deposito è calcolata moltiplicando il numero delle unità del certificato di deposito in circolazione per il prezzo unitario.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore giornaliero degli scambi relativi a un certificato di deposito è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita in un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato di deposito scambiate tra l’acquirente e il venditore per il prezzo unitario.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato di deposito alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato di deposito è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la capitalizzazione di borsa stimata all’inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 milioni di EUR e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque certificati di deposito negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati di deposito considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati di deposito ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Articolo 3
Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per i fondi indicizzati quotati (ETF)
(, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un fondo indicizzato quotato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la capitalizzazione di borsa non è inferiore a 100 quote;
b)
il numero medio giornaliero di operazioni relative al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 10;
c)
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al fondo indicizzato quotato non è inferiore a 500 000 EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la capitalizzazione di borsa di un fondo indicizzato quotato è il numero delle quote emesse per negoziazione.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore giornaliero degli scambi relativi a un fondo indicizzato quotato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle quote dei fondi indicizzati quotati scambiate tra l’acquirente e il venditore per il prezzo della quota.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un fondo indicizzato quotato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale fondo indicizzato quotato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la capitalizzazione di borsa stimata all’inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 100 quote e ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque fondi indicizzati quotati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più fondi indicizzati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come fondi indicizzati quotati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei fondi indicizzati quotati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.
Articolo 4
Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per i certificati
(, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, un certificato negoziato quotidianamente è considerato provvisto di un mercato liquido ove siano soddisfatte tutte le condizioni seguenti:
a)
la capitalizzazione di borsa non è inferiore a 1 milione di EUR;
b)
il numero medio giornaliero di operazioni relative al certificato non è inferiore a 20;
c)
il controvalore medio giornaliero degli scambi relativi al certificato non è inferiore a 500 000 EUR.
2. Ai fini del paragrafo 1, lettera a), la capitalizzazione di borsa di un certificato è la dimensione dell’emissione a prescindere dal numero di quote emesse.
3. Ai fini del paragrafo 1, lettera c), il controvalore giornaliero degli scambi relativi al certificato è calcolato aggregando i risultati ottenuti moltiplicando, per ogni operazione eseguita durante un giorno di negoziazione, il numero delle unità del certificato scambiate tra l’acquirente e il venditore per il prezzo unitario.
4. Durante il periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione successivo alla prima ammissione di un certificato alla negoziazione in una sede di negoziazione, tale certificato è considerato provvisto di un mercato liquido ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 ove la capitalizzazione di borsa stimata all’inizio del primo giorno di negoziazione sia di almeno 1 milione di EUR e, ove, secondo i dati stimati per quel periodo, siano soddisfatte le condizioni di cui al paragrafo 1, lettere b) e c).
5. Ove meno di cinque certificati negoziati nelle sedi di negoziazione di uno Stato membro e ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro siano considerati provvisti di un mercato liquido a norma del paragrafo 1, l’autorità competente di tale Stato membro può designare uno o più certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in quelle sedi di negoziazione come certificati considerati provvisti di un mercato liquido, a patto che il numero totale dei certificati ammessi per la prima volta alla negoziazione in tale Stato membro e considerati provvisti di un mercato liquido non sia superiore a cinque.»
;
2)
è inserito il seguente articolo 4 bis:
«Articolo 4 bis
Determinazione dell’esistenza di mercati liquidi per altri strumenti finanziari simili
(, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
Ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014, altri strumenti finanziari simili sono considerati non provvisti di un mercato liquido per tutto il tempo in cui sono negoziati.»
;
3)
l’articolo 5 è sostituito dal seguente:
«Articolo 5
Valutazione della liquidità degli strumenti rappresentativi di capitale da parte delle autorità competenti
(, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. L’autorità competente del mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all’articolo 16 del regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione (*1) valuta se un’azione, un certificato di deposito, un fondo indicizzato quotato o un certificato è provvisto di un mercato liquido ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014 a norma degli articoli da 1 a 4 del presente regolamento in ognuna delle seguenti situazioni:
a)
prima che lo strumento finanziario sia negoziato per la prima volta in una sede di negoziazione, come specificato all’, paragrafo 4, all’, paragrafo 4, all’articolo 3, paragrafo 4, e all’articolo 4, paragrafo 4;
b)
tra la fine delle prime quattro settimane di negoziazione e la fine delle prime sei settimane di negoziazione dello strumento finanziario;
c)
tra la fine di ogni anno civile e prima del 1o marzo dell’anno successivo per gli strumenti finanziari negoziati in una sede di negoziazione prima del 1o dicembre dell’anno civile di riferimento;
d)
immediatamente dopo il momento in cui, a seguito di un evento societario, valutazioni precedenti siano cambiate.
Ai fini della lettera b), la valutazione si basa sulla capitalizzazione di borsa all’ultimo giorno di negoziazione delle prime quattro settimane di negoziazione, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell’Unione per quello strumento finanziario durante le prime quattro settimane di negoziazione. Ai fini di tale valutazione, il denominatore è il numero di giorni in cui lo strumento finanziario era disponibile per la negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587 e durante i quali detto mercato era aperto.
Ai fini della lettera c), la valutazione si basa sulla capitalizzazione di borsa all’ultimo giorno di negoziazione dell’anno civile di riferimento, sul numero medio giornaliero di operazioni e sul volume medio giornaliero degli scambi, tenendo conto di tutte le operazioni eseguite nell’Unione per quello strumento finanziario durante tale anno. Ai fini di tale valutazione, il denominatore è il numero di giorni in cui lo strumento finanziario era disponibile per la negoziazione sul mercato più rilevante in termini di liquidità di cui all’articolo 4 del regolamento delegato (UE) 2017/587 e durante i quali detto mercato era aperto.
Le autorità competenti pubblicano il risultato della loro valutazione immediatamente dopo il completamento della stessa.
2. Le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le informazioni pubblicate conformemente al paragrafo 1:
a)
per un periodo di sei settimane a decorrere dal primo giorno di negoziazione dello strumento finanziario se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera a);
b)
per un periodo che ha inizio sei settimane dopo il primo giorno di negoziazione di tale strumento finanziario e che termina il giorno precedente il primo lunedì di aprile dell’anno di pubblicazione delle informazioni conformemente al paragrafo 1, lettera c), se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera b);
c)
per un periodo di un anno a decorrere dal primo lunedì di aprile successivo alla data di pubblicazione se la valutazione è effettuata a norma del paragrafo 1, lettera c).
Se le informazioni di cui al presente paragrafo sono sostituite da nuove informazioni a norma del paragrafo 1, lettera d), le autorità competenti, i gestori di un mercato e le imprese di investimento, comprese quelle che gestiscono una sede di negoziazione, utilizzano le nuove informazioni ai fini dell’, paragrafo 1, punto 17), lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014.
3. Ai fini del paragrafo 1, le sedi di negoziazione forniscono alle autorità competenti le informazioni riportate nell’allegato entro i termini seguenti:
a)
per gli strumenti finanziari ammessi alla negoziazione per la prima volta, prima del giorno in cui lo strumento finanziario è negoziato per la prima volta;
b)
per gli strumenti finanziari già ammessi alla negoziazione, entro tutti i termini seguenti:
i)
entro e non oltre tre giorni dalla fine delle prime quattro settimane di negoziazione;
ii)
dopo la fine di ogni anno civile ma non oltre il 3 gennaio dell’anno seguente;
iii)
immediatamente dopo il momento in cui, successivamente a un evento societario, le informazioni precedentemente presentate all’autorità competente sono cambiate.
(*1) Regolamento delegato (UE) 2017/590 della Commissione, del 28 luglio 2016, che integra il regolamento (UE) n. 600/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda le norme tecniche di regolamentazione relative alla segnalazione delle operazioni alle autorità competenti (GU L 87 del 31.3.2017, pag. 449, ELI: http://data.europa.eu/eli/reg_del/2017/590/oj).»;"
4)
il capo II è soppresso;
5)
l’articolo 16 è soppresso;
6)
è inserito il seguente articolo 16 bis:
«Articolo 16 bis
Servizi di riduzione del rischio post-negoziazione
(Articolo 31, paragrafo 4, lettera b), del regolamento (UE) n. 600/2014)
1. Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione sono servizi che soddisfano tutte le condizioni seguenti:
a)
sono prestati da un fornitore terzo di servizi sulla base di norme non discrezionali stabilite in anticipo;
b)
l’esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione è accettato nella sua interezza, di modo che i partecipanti a tale esercizio non possano scegliere quali negoziazioni eseguire nell’ambito dello stesso;
c)
mirano a conseguire una riduzione del rischio in ciascun portafoglio di derivati sottoposto all’esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione dalle controparti delle operazioni su derivati;
d)
sono neutrali in termini di rischio di mercato, entro le tolleranze fissate dalle controparti delle operazioni su derivati sottoposte all’esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione;
e)
le operazioni derivanti da un esercizio di riduzione del rischio post-negoziazione non contribuiscono alla formazione dei prezzi.
2. Ai fini dell’articolo 31, paragrafo 1, del regolamento (UE) n. 600/2014, i servizi di riduzione del rischio post-negoziazione comprendono i servizi di compressione, i servizi di ribilanciamento e i servizi di ottimizzazione del rischio di base.»
;
7)
l’articolo 18 è soppresso;
8)
l’allegato è sostituito dal testo che figura nell’allegato del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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