Art. 4 · Pagamento di diritti o oneri

Art. 4

Pagamento di diritti o oneri

In vigore dal 21 nov 2025
Pagamento di diritti o oneri 1.   L’Agenzia stabilisce i termini di pagamento dei diritti e degli oneri, descrivendo a quali condizioni l’Agenzia chiede il pagamento di un corrispettivo per i compiti di certificazione e i servizi. L’Agenzia pubblica i termini sul suo sito Internet. 2.   Il richiedente versa l’importo dovuto integralmente entro 30 giorni di calendario dalla data di notifica della fattura al richiedente. 3.   Se non ha ricevuto il pagamento di una fattura alla scadenza del periodo di tempo di cui al paragrafo 2, l’Agenzia può addebitare interessi di mora per ogni giorno di calendario di ritardo. 4.   Il tasso d’interesse è quello applicato dalla Banca centrale europea alle sue principali operazioni di rifinanziamento, pubblicato nella Gazzetta ufficiale dell’Unione europea, serie C, in vigore il primo giorno di calendario del mese di scadenza, maggiorato di otto punti percentuali.
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