Art. 3 · Determinazione di diritti e oneri

Art. 3

Determinazione di diritti e oneri

In vigore dal 21 nov 2025
Determinazione di diritti e oneri 1.   I diritti e gli oneri sono richiesti e riscossi dall’Agenzia solo in conformità al presente regolamento. 2.   Salvo diversa disposizione del presente regolamento, i diritti e gli oneri sono calcolati in base alla tariffa oraria indicata nell’allegato, parte II. 3.   Gli Stati membri non riscuotono diritti per i compiti affidati all’Agenzia, anche se svolgono tali compiti per conto dell’Agenzia. L’Agenzia rimborsa gli Stati membri per i compiti che essi svolgono per suo conto. 4.   Diritti e oneri sono espressi e pagati in euro. 5.   Gli importi di cui all’allegato, parti I, II e II bis, sono indicizzati, con effetto dal 1o gennaio di ogni anno, al tasso di inflazione conformemente al metodo descritto nell’allegato, parte IV. 6.   In deroga ai diritti di cui all’allegato, i diritti per i compiti di certificazione svolti nel contesto di un accordo bilaterale tra l’Unione e un paese terzo possono essere soggetti a disposizioni specifiche stabilite nel rispettivo accordo bilaterale.
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