Art. 19 · Valutazione e revisione

Art. 19

Valutazione e revisione

In vigore dal 21 nov 2025
Valutazione e revisione 1.   L’Agenzia comunica ogni anno alla Commissione, al consiglio di amministrazione e all’organo consultivo delle parti interessate, istituito in conformità all’articolo 98, paragrafo 4, del regolamento (UE) 2018/1139, informazioni sulle componenti che servono da base per la determinazione dell’importo dei diritti. Tali informazioni consistono in particolare in una ripartizione delle spese relative agli esercizi anteriori e posteriori. 2.   L’Agenzia valuta l’allegato periodicamente, e per la prima volta due anni dopo l’inizio dell’applicazione del presente regolamento di esecuzione della Commissione, al fine di verificare se le informazioni significative relative alle ipotesi alla base delle entrate e delle spese previste per l’Agenzia trovano debito riscontro negli importi dei diritti o degli oneri riscossi dall’Agenzia. L’Agenzia può proporre alla Commissione modifiche dei diritti e degli oneri, precisandone i motivi.
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