Art. 14
Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri
In vigore dal 21 nov 2025
Disposizioni generali concernenti il pagamento degli oneri
1. L’importo degli oneri riscossi dall’Agenzia conformemente all’allegato, parte II, è fatturato in base alla tariffa oraria applicabile.
2. Gli oneri per la fornitura di servizi di formazione sono riscossi conformemente all’allegato, parte II bis.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_impl:2025:2347:oj#art-14