Art. 12 · Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato

Art. 12

Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato

In vigore dal 21 nov 2025
Restituzione o trasferimento di certificati e disattivazione di dispositivi di addestramento al volo simulato 1.   Se il titolare di un certificato lo restituisce, il saldo dei diritti dovuti per il ciclo di fatturazione in corso è calcolato come segue: a) per i diritti fissi annuali o di sorveglianza riscossi per certificato e per ciclo di fatturazione, 1/365esimo del diritto fisso annuale pertinente per giorno; b) per i diritti annuali o i diritti di sorveglianza riscossi su base oraria, su base oraria. Gli importi di cui al primo comma, lettere a) e b), sono pagati integralmente unitamente alle spese di viaggio e a qualsiasi altro importo dovuto alla data in cui la restituzione prende effetto. 2.   Se un certificato è trasferito, i diritti di cui all’allegato, parte I, tabelle da 8 a 22, sono versati dal nuovo titolare del certificato a decorrere dal ciclo di fatturazione successivo alla data in cui il trasferimento prende effetto. 3.   Nei casi di cui all’allegato, parte I, tabella 14, il diritto di sorveglianza del dispositivo riguardante un dispositivo di addestramento al volo simulato è ridotto pro rata temporis per i periodi in cui il dispositivo è disattivato, a condizione che la disattivazione sia stata avviata su richiesta del richiedente.
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