Art. 6 · Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento

Art. 6

Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento

In vigore dal 20 nov 2025
Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento 1.   Qualora l'organismo nazionale di accreditamento decida di concedere o rinnovare un accreditamento o di ampliarne l'ambito, emette un certificato di accreditamento in tal senso. 2.   Il certificato di accreditamento contiene almeno le indicazioni seguenti: a) identità dell'organismo nazionale di accreditamento; b) nome e identificazione univoca di accreditamento del verificatore; c) ambito di accreditamento e gruppi di attività; d) paese di stabilimento dell'organismo nazionale di accreditamento e del verificatore; e) data effettiva di accreditamento e data di scadenza; f) un riferimento ai documenti normativi utilizzati per la valutazione. 3.   Il certificato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di emissione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.
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