Art. 6
Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento
In vigore dal 20 nov 2025
Decisione sull'accreditamento e certificato di accreditamento
1. Qualora l'organismo nazionale di accreditamento decida di concedere o rinnovare un accreditamento o di ampliarne l'ambito, emette un certificato di accreditamento in tal senso.
2. Il certificato di accreditamento contiene almeno le indicazioni seguenti:
a)
identità dell'organismo nazionale di accreditamento;
b)
nome e identificazione univoca di accreditamento del verificatore;
c)
ambito di accreditamento e gruppi di attività;
d)
paese di stabilimento dell'organismo nazionale di accreditamento e del verificatore;
e)
data effettiva di accreditamento e data di scadenza;
f)
un riferimento ai documenti normativi utilizzati per la valutazione.
3. Il certificato di accreditamento ha validità non superiore a cinque anni a decorrere dalla data di emissione da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.
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