Art. 5
Valutazione delle richieste di accreditamento
In vigore dal 20 nov 2025
Valutazione delle richieste di accreditamento
1. Nell'effettuare la valutazione delle richieste di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento:
a)
esamina le informazioni fornite dal richiedente a norma dell';
b)
effettua una visita presso i locali del richiedente per esaminare un campione rappresentativo della documentazione interna di verifica e valutare l'attuazione del sistema di gestione della qualità del richiedente e le procedure o i processi per le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 1.5;
c)
osserva direttamente le prestazioni e le competenze di un numero rappresentativo del personale del richiedente che partecipa alla verifica delle comunicazioni delle emissioni dei gestori al fine di garantire che operi conformemente al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.
2. Nel corso della valutazione l'organismo nazionale di accreditamento tiene conto di quanto segue:
a)
la complessità dell'ambito di accreditamento;
b)
la complessità del sistema di gestione della qualità di cui all'allegato II, sezione 1.5.2;
c)
le procedure e le informazioni sui processi di cui all'allegato II, sezione 1.5.1;
d)
le zone geografiche in cui il richiedente effettua o prevede di effettuare la verifica;
e)
se il richiedente è accreditato a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2018/2067 per il pertinente gruppo di attività di cui all'allegato I.
L'organismo nazionale di accreditamento può anche prendere in considerazione qualsiasi prova pertinente fornita dal richiedente a norma dell', paragrafo 4, lettera g).
3. Qualora il richiedente decida di esternalizzare determinate attività di verifica conformemente all'allegato II, sezione 1.7.4, l'organismo nazionale di accreditamento può svolgere anche le attività di cui al paragrafo 1, lettere b) e c), del presente articolo nei locali dell'organismo cui sono state affidate le attività esternalizzate.
4. L'organismo nazionale di accreditamento comunica al richiedente i risultati e le eventuali non conformità e chiede una risposta.
5. Il richiedente adotta misure correttive per porre rimedio alle non conformità segnalate a norma del paragrafo 4 e presenta una risposta in cui indica le misure che ha adottato, o prevede di adottare, entro il termine fissato dall'organismo nazionale di accreditamento per risolverle.
6. L'organismo nazionale di accreditamento esamina la risposta presentata dal richiedente a norma del paragrafo 5.
7. Qualora reputi la risposta o le azioni correttive del richiedente insufficienti o inefficaci, l'organismo nazionale di accreditamento chiede al richiedente di trasmettere ulteriori informazioni o adottare ulteriori misure.
Per accertare l'effettiva attuazione delle azioni correttive, l'organismo nazionale di accreditamento può chiedere prove oppure condurre una valutazione di follow-up.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:2551:oj#art-5