Art. 3 · Richiesta di accreditamento

Art. 3

Richiesta di accreditamento

In vigore dal 20 nov 2025
Richiesta di accreditamento 1.   Un richiedente stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta all'organismo nazionale di accreditamento di tale Stato membro una richiesta di concessione dell'accreditamento a norma del presente regolamento. In deroga al primo comma, il richiedente stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta una richiesta di concessione dell'accreditamento a un organismo nazionale di accreditamento diverso da quello del suo Stato membro di stabilimento in una delle seguenti situazioni: a) se lo Stato membro in cui è stabilito ha deciso di non istituire un organismo nazionale di accreditamento e non ha fatto ricorso all'organismo nazionale di accreditamento di un altro Stato membro; b) se gli organismi nazionali di accreditamento di cui al primo comma non effettuano l'accreditamento relativamente alle attività di verifica per le quali è chiesto l'accreditamento; c) se gli organismi nazionali di accreditamento di cui al primo comma non sono stati sottoposti con successo a una valutazione inter pares relativamente ai gruppi di attività per i quali è chiesto l'accreditamento. 2.   Un richiedente che non è stabilito a norma del diritto nazionale di uno Stato membro presenta una richiesta di accreditamento all'organismo nazionale di accreditamento di qualsiasi Stato membro che concede l'accreditamento a norma del presente regolamento. 3.   Le richieste di accreditamento riguardano uno o più dei gruppi di attività CBAM elencati nell'allegato I. 4.   Unitamente alla domanda, il richiedente di cui ai paragrafi 1 e 2 mette a disposizione dell'organismo nazionale di accreditamento i seguenti documenti: a) una descrizione della competenza del richiedente ad eseguire le procedure e i processi di cui all'allegato II, sezione 1.5.1, e il sistema di gestione della qualità di cui alla sezione 1.5.2 di tale allegato; b) una descrizione dei criteri di competenza di cui all'allegato II, sezione 1.1.1, secondo paragrafo, lettere a) e b), i risultati del processo relativo alle competenze di cui a tale sezione e altra documentazione pertinente sulle competenze di tutto il personale coinvolto nelle attività di verifica di cui all'allegato II, sezioni 1.2 e 1.3; c) una descrizione del processo inteso ad assicurare il perdurare dell'imparzialità e dell'indipendenza di cui all'allegato II, sezione 1.7.5, compresi i registri pertinenti sull'imparzialità e sull'indipendenza del richiedente e del suo personale; d) l'elenco degli esperti tecnici in materia di verifica e del personale chiave che partecipano alla verifica delle relazioni sulle emissioni dei gestori; e) una descrizione delle procedure e dei processi di cui all'allegato II, sezione 1.5.1, compresi quelli relativi alla documentazione interna di verifica di cui all'allegato II, sezione 2.16; f) i registri di cui all'allegato II, sezione 1.6; g) se del caso, qualsiasi prova pertinente di comprovata competenza nell'applicazione della norma internazionale di cui all'allegato II, sezione 1.5, riconosciuta da un organismo nazionale di accreditamento o da un organismo di accreditamento di un paese terzo. 5.   Dopo aver ricevuto la domanda di accreditamento, l'organismo nazionale di accreditamento può chiedere al richiedente di presentare qualsiasi altra informazione che ritenga necessaria per la valutazione della domanda. 6.   Se l'organismo nazionale di accreditamento fornisce servizi di accreditamento a norma del presente regolamento ma non è in grado di effettuare l'accreditamento di un richiedente stabilito in un paese terzo, tale organismo nazionale di accreditamento fornisce al richiedente, senza indebito ritardo dopo aver ricevuto una richiesta di accreditamento, una risposta debitamente motivata che illustri i motivi della mancata esecuzione dell'accreditamento, nonché un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che possono essere in grado di effettuare il processo di accreditamento. L'organismo riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares di cui all' facilita lo scambio di informazioni tra gli organismi nazionali di accreditamento tenendo un elenco degli organismi nazionali di accreditamento che forniscono servizi di accreditamento per il CBAM e degli organismi nazionali di accreditamento che possono essere in grado di effettuare il processo di accreditamento per i richiedenti stabiliti in un paese terzo.
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