Art. 25 · Misure correttive

Art. 25

Misure correttive

In vigore dal 20 nov 2025
Misure correttive 1.   Gli Stati membri monitorano periodicamente i propri organismi nazionali di accreditamento per assicurare che continuino a soddisfare i requisiti previsti dal presente regolamento, tenendo conto dei risultati della valutazione inter pares svolta a norma dell'. 2.   Se l'esito della valutazione inter pares a norma dell', paragrafo 3, è insoddisfacente, l'organismo nazionale di accreditamento cessa di svolgere qualsiasi attività o di prestare servizi a norma del presente regolamento fino a quando non sia stato raggiunto un risultato soddisfacente della valutazione inter pares. Se il risultato della valutazione inter pares a norma dell', paragrafo 3, è insoddisfacente o se l'organismo nazionale di accreditamento non soddisfa i requisiti o non adempie agli obblighi di cui al presente regolamento, lo Stato membro interessato adotta le opportune misure correttive o garantisce che tali misure correttive siano adottate.
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