Art. 23 · Riconoscimento reciproco dei verificatori

Art. 23

Riconoscimento reciproco dei verificatori

In vigore dal 20 nov 2025
Riconoscimento reciproco dei verificatori 1.   Gli Stati membri e le autorità competenti riconoscono l'equivalenza dei servizi prestati dagli organismi nazionali di accreditamento che sono stati sottoposti con successo alla valutazione inter pares a norma dell'. Essi accettano i certificati di accreditamento e riconoscono le relazioni di verifica dei verificatori accreditati da tali organismi nazionali di accreditamento. 2.   Se un organismo nazionale di accreditamento non è stato sottoposto all'intero processo di valutazione inter pares, gli Stati membri accettano i certificati di accreditamento e riconoscono le relazioni di verifica dei verificatori accreditati da tale organismo nazionale di accreditamento, a condizione che l'organismo sia riconosciuto come organizzatore della valutazione inter pares di cui all' del regolamento (CE) n. 765/2008: a) abbia concesso un'esenzione a norma dell', paragrafo 4; b) abbia avviato una valutazione inter pares per tale organismo nazionale di accreditamento e non abbia individuato alcuna non conformità con il presente regolamento da parte dell'organismo nazionale di accreditamento.
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