Art. 22
Notifiche dei verificatori
In vigore dal 20 nov 2025
Notifiche dei verificatori
1. Entro il 15 novembre di ogni anno i verificatori trasmettono all'organismo nazionale di accreditamento che li ha accreditati le seguenti informazioni relative all'anno civile successivo:
a)
i tempi e i luoghi previsti per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare, indicando anche se saranno condotte visite dei siti fisiche o virtuali;
b)
il nome e le informazioni di identificazione dei gestori le cui relazioni sulle emissioni sono soggette a verifica e l'identificazione degli impianti;
c)
il nome dei membri della squadra di verifica e l'ambito di accreditamento in cui rientrano le attività del gestore.
2. Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all'organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest'ultimo.
3. I verificatori notificano senza indugio all'organismo nazionale di accreditamento qualsiasi modifica significativa che possa incidere sul loro accreditamento in relazione a qualsiasi aspetto del loro status o della loro attività.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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