Art. 22 · Notifiche dei verificatori

Art. 22

Notifiche dei verificatori

In vigore dal 20 nov 2025
Notifiche dei verificatori 1.   Entro il 15 novembre di ogni anno i verificatori trasmettono all'organismo nazionale di accreditamento che li ha accreditati le seguenti informazioni relative all'anno civile successivo: a) i tempi e i luoghi previsti per le verifiche che il verificatore ha programmato di effettuare, indicando anche se saranno condotte visite dei siti fisiche o virtuali; b) il nome e le informazioni di identificazione dei gestori le cui relazioni sulle emissioni sono soggette a verifica e l'identificazione degli impianti; c) il nome dei membri della squadra di verifica e l'ambito di accreditamento in cui rientrano le attività del gestore. 2.   Qualora le informazioni di cui al paragrafo 1 subiscano variazioni, il verificatore ne dà notifica all'organismo nazionale di accreditamento entro un termine concordato con quest'ultimo. 3.   I verificatori notificano senza indugio all'organismo nazionale di accreditamento qualsiasi modifica significativa che possa incidere sul loro accreditamento in relazione a qualsiasi aspetto del loro status o della loro attività.
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