Art. 18 · Scambio di informazioni sui certificati di accreditamento e sulle misure amministrative

Art. 18

Scambio di informazioni sui certificati di accreditamento e sulle misure amministrative

In vigore dal 20 nov 2025
Scambio di informazioni sui certificati di accreditamento e sulle misure amministrative L'organismo nazionale di accreditamento trasmette senza indugio all'autorità competente dello Stato membro in cui è stabilito tutte le informazioni pertinenti necessarie per la registrazione del verificatore nel registro CBAM a norma dell'articolo 10 bis del regolamento (UE) 2023/956 e i relativi aggiornamenti. Tali informazioni comprendono: a) la decisione di concedere o rinnovare l'accreditamento di un richiedente o di estenderne l'ambito di accreditamento a norma dell'; b) la decisione di sospendere o revocare l'accreditamento o di ridurre l'ambito di accreditamento di un verificatore a norma dell' o la decisione in merito a un ricorso che abbia annullato una tale decisione; c) la revoca della decisione di sospendere l'accreditamento a norma dell', paragrafo 7. Le autorità competenti di cui al primo comma registrano e aggiornano le informazioni sui verificatori ricevute conformemente al primo comma nel registro CBAM.
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