Art. 13 · Requisito generale di controllo

Art. 13

Requisito generale di controllo

In vigore dal 20 nov 2025
Requisito generale di controllo Durante il periodo di validità di un certificato di accreditamento i verificatori continuano a soddisfare i requisiti di cui all'allegato II, sezione 1, svolgono le attività di verifica conformemente alla sezione 2 di tale allegato e continuano a soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2023/956 e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546. Durante il periodo di validità di un certificato di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento che ha concesso l'accreditamento controlla che il verificatore ottemperi ai requisiti e svolga le attività di cui al primo comma. Qualora ritenga che il verificatore non soddisfi più i requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546, l'organismo nazionale di accreditamento adotta le misure necessarie, compresa la sospensione o la revoca dell'accreditamento, o la riduzione dell'ambito di accreditamento, conformemente all' del presente regolamento.
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