Art. 13
Requisito generale di controllo
In vigore dal 20 nov 2025
Requisito generale di controllo
Durante il periodo di validità di un certificato di accreditamento i verificatori continuano a soddisfare i requisiti di cui all'allegato II, sezione 1, svolgono le attività di verifica conformemente alla sezione 2 di tale allegato e continuano a soddisfare i requisiti di cui al regolamento (UE) 2023/956 e al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546.
Durante il periodo di validità di un certificato di accreditamento l'organismo nazionale di accreditamento che ha concesso l'accreditamento controlla che il verificatore ottemperi ai requisiti e svolga le attività di cui al primo comma.
Qualora ritenga che il verificatore non soddisfi più i requisiti di cui al presente regolamento, al regolamento (UE) 2023/956 o al regolamento di esecuzione (UE) 2025/2546, l'organismo nazionale di accreditamento adotta le misure necessarie, compresa la sospensione o la revoca dell'accreditamento, o la riduzione dell'ambito di accreditamento, conformemente all' del presente regolamento.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg_del:2025:2551:oj#art-13