Art. 10 · Requisiti di competenza dei valutatori

Art. 10

Requisiti di competenza dei valutatori

In vigore dal 20 nov 2025
Requisiti di competenza dei valutatori L'organismo nazionale di accreditamento provvede affinché le persone incaricate di effettuare la valutazione possiedano le seguenti competenze o conoscenze: a) conoscenza dell'accreditamento, delle attività di verifica e del monitoraggio e del calcolo delle emissioni incorporate a norma del presente regolamento, del regolamento (UE) 2023/956, e dei regolamenti di esecuzione (UE) 2025/2547, e (UE) 2025/2546, conoscenze in materia di raccolta, monitoraggio e comunicazione dei dati pertinenti per l'assegnazione gratuita a norma del regolamento di esecuzione (UE) 2025/2620 della Commissione (10) e di altre normative, norme armonizzate e orientamenti applicabili; b) le competenze e la competenza necessarie per valutare le attività di verifica di cui all'allegato II, sezione 2, del presente regolamento; c) per l'ambito di accreditamento LI di cui all'allegato I del presente regolamento, le conoscenze tecniche e la competenza richieste per valutare le prove necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'allegato IV, sezione 5, primo paragrafo, lettere da a) a d), del regolamento (UE) 2023/956; d) per l'ambito di accreditamento LII di cui all'allegato I del presente regolamento, le conoscenze tecniche e la competenza richieste per valutare le prove necessarie a dimostrare il soddisfacimento dei criteri di cui all'allegato IV, sezione 6, del regolamento (UE) 2023/956; e) conoscenza in materia di revisione di dati e informazioni di cui all'allegato II, sezione 1.2, quarto paragrafo, lettera b), del presente regolamento.
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