Art. 9
Pubblicazione di informazioni da parte dei sistemi di certificazione e contenuto minimo della relazione annuale sulle attività
In vigore dal 20 nov 2025
Pubblicazione di informazioni da parte dei sistemi di certificazione e contenuto minimo della relazione annuale sulle attività
1. I sistemi di certificazione rendono pubblicamente e liberamente disponibili sul loro sito web almeno le informazioni elencate nell'allegato IV. La Commissione rende pubbliche tali informazioni sul registro dell'Unione.
2. I sistemi di certificazione elencano nei loro registri i gestori il cui certificato è stato revocato, interrotto o è scaduto, per almeno 36 mesi dopo la data di revoca, interruzione o scadenza del certificato. I sistemi di certificazione rendono pubbliche senza indugio eventuali modifiche dello stato di certificazione dei gestori.
3. La relazione annuale sulle attività di cui all', paragrafo 1, primo comma, del regolamento (UE) 2024/3012 copre l'anno civile precedente e rispetta la struttura e il contenuto stabiliti nell'allegato V del presente regolamento.
Storico versioni
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