Art. 8
Modifica del sistema di certificazione da parte dei gestori o dei gruppi di gestori
In vigore dal 20 nov 2025
Modifica del sistema di certificazione da parte dei gestori o dei gruppi di gestori
1. I sistemi di certificazione impongono al gestore o al gruppo di gestori di comunicare nella domanda di certificazione le informazioni seguenti:
a)
se il gestore o il suo predecessore in diritto partecipa al momento a un altro sistema di certificazione o ha partecipato a un altro sistema di certificazione negli ultimi cinque anni;
b)
le relazioni sui controlli degli ultimi due controlli di ricertificazione in un altro sistema di certificazione, compreso, se del caso, l'elenco dettagliato di quanto constatato dagli organismi di certificazione e l'eventuale decisione di sospendere o revocare i loro certificati nei cinque anni precedenti;
c)
se il gestore o il gruppo di gestori si è ritirato da un precedente sistema di certificazione prima del primo controllo di ricertificazione.
2. I sistemi di certificazione escludono dal sistema il gestore o il gruppo di gestori nei seguenti casi:
a)
se le informazioni di cui al paragrafo 1 non sono state comunicate;
b)
se il gestore o il gruppo di gestori o il suo predecessore in diritto non ha superato il controllo di certificazione nell'ambito di un altro sistema;
c)
se il gestore o il gruppo di gestori o il suo predecessore in diritto si è ritirato da un altro sistema prima del primo controllo di ricertificazione.
3. Il paragrafo 2, lettera b), non si applica se il controllo di certificazione nell'ambito di un altro sistema ha avuto luogo più di tre anni prima della domanda di certificazione o se nel frattempo l'altro sistema ha cessato le sue attività di certificazione e ciò ha impedito al gestore o al gruppo di gestori di ripresentare la propria domanda al sistema. In tal caso, l'ambito del controllo di certificazione è adeguato per coprire tutte le questioni pertinenti e si concentra sulle carenze individuate nel corso del controllo di certificazione che il gestore o il gruppo di gestori o il suo predecessore in diritto non ha superato nell'altro sistema.
4. Il paragrafo 2, lettera c), non si applica se il gestore o il gruppo di gestori dimostra di avere avuto un motivo valido che rendeva il ritiro da un altro sistema inevitabile o necessario. Il ritiro non può essere causato da una non conformità critica o grave né da negligenza da parte del gestore nell'attuazione dei requisiti del sistema di certificazione.
5. I sistemi di certificazione si scambiano in modo efficiente e tempestivo le informazioni di cui al paragrafo 1.
Storico versioni
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