Art. 7 · Provvedimenti correttivi e sanzioni in caso di non conformità

Art. 7

Provvedimenti correttivi e sanzioni in caso di non conformità

In vigore dal 20 nov 2025
Provvedimenti correttivi e sanzioni in caso di non conformità 1.   In caso di non conformità, ai gestori o gruppi di gestori si applicano i provvedimenti correttivi e le sanzioni di cui ai paragrafi da 2 a 7. 2.   In caso di non conformità critiche, ai gestori che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato. 3.   I gestori ai quali non è stato rilasciato un certificato in forza del paragrafo 2 possono presentare una nuova domanda di certificazione dopo un periodo di tempo determinato dal sistema di certificazione in funzione delle caratteristiche dell'attività. 4.   Le non conformità critiche individuate durante i controlli di ricertificazione o di monitoraggio o attraverso il monitoraggio interno o la procedura di reclamo del sistema di certificazione comportano la revoca immediata del certificato e impediscono il rilascio di ulteriori unità certificate. 5.   In caso di non conformità gravi, ai gestori che chiedono la certificazione non è rilasciato alcun certificato. 6.   Le non conformità gravi individuate durante i controlli di ricertificazione o di monitoraggio o attraverso il monitoraggio interno o la procedura di reclamo del sistema di certificazione comportano la sospensione immediata del certificato. Se i gestori non attuano il provvedimento correttivo entro 90 giorni dalla notifica della sospensione, il certificato è revocato. 7.   In caso di non conformità minori, i sistemi di certificazione definiscono il periodo per l'attuazione dei provvedimenti correttivi, che non supera i 12 mesi dalla loro notifica.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg_impl:2025:2358:oj#art-7